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Articolo 1930 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

Dispositivo dell'art. 1930 Codice Civile

In caso di liquidazione coatta amministrativa [194 ss. l.f.] del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti [187 disp. att.; 56, 201 l.f.].

Ratio Legis

La norma è volta ad evitare che il riassicuratore possa ottenere un vantaggio dalla situazione di dissesto del riassicurato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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