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Articolo 194 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Norme applicabili

Dispositivo dell'art. 194 Legge fallimentare

La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente (1).

Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.

Note

(1) I presupposti della liquidazione coatta amministrativa sono stabiliti da diverse leggi speciali. Tra essi si ricomprendono lo stato d'insolvenza e la violazione di norme o atti amministrativi da cui consegua un funzionamento irregolare dell'impresa.

Ratio Legis

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura speciale riservata alle imprese il cui dissesto ha ripercussioni particolari, in quanto lo Stato ha una partecipazione in esse o le stesse perseguono interessi di tipo collettivo. A differenza delle altre procedure sin qui analizzate, si tratta di un procedimento a preminente carattere amministrativo.

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