Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1929 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Efficacia del contratto

Dispositivo dell'art. 1929 Codice Civile

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore(1), salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati(2).

Note

(1) L'assicurato è il primo stipulante mentre il riassicuratore è colui che ha assunto il rischio del primo assicuratore (v. 1928 c.c.): quest'ultimo rimane obbligato nei confronti dell'assicurato anche se vi è stata riassicurazione.
(2) Inoltre, se il riassicurato è inerte nell'agire verso il riassicuratore e concorrono le altre condizioni previste dall'art. 2900 c.c., l'assicurato può esperire l'azione surrogatoria.

Ratio Legis

La regola prevista dalla norma si spiega considerando che la riassicurazione è un contratto nuovo ed autonomo rispetto all'assicurazione (v. 1928 c.c.). L'esistenza di un privilegio è volta ad evitare che gli assicurati vengano pregiudicati dalla stipula di una riassicurazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!