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Sezione IV - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della riassicurazione

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
755 Il nuovo codice regola anche la riassicurazione nelle sue linee fondamentalissime. Circa la forma, si sono distinti i contratti generali di riassicurazione (c.d. trattati), per i quali si esige la prova scritta, dai contratti particolari di riassicurazione, per i quali si rinvia alle regale generali sulla prova (art. 1928 del c.c.). I contratti particolari di riassicurazione non creano rapporti tra assicurato e riassicuratore, salve le leggi speciali per quanto concerne il privilegio a favore della massa degli assicurati (art. 1920 del c.c.). Nel caso di liquidazione coattiva del riassicurato il riassicuratore deve pagare integralmente le somme dovute al riassicurato stesso, nonostante che il debito di quest'ultimo verso gli assicurati debba essere proporzionalmente ridotto a causa del concorso liquidatorio (art. 1930 del c.c.; i debiti e i crediti del riassicuratore o del riassicurato si compensano di diritto nel caso di liquidazione coatta dell'uno o dell'altro, anche se derivano da più conti di riassicurazione tenuti separati e autonomi (art. 1931 del c.c.).