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Articolo 1931 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Compensazione dei crediti e debiti

Dispositivo dell'art. 1931 Codice Civile

In caso di liquidazione coatta amministrativa [194 ss l.f.] dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto [187 disp. att.; 56, 201 l.f.](1).

Note

(1) Di norma tali soggetti regolano la pluralità di rapporti di debito-credito in un apposito conto che può anche assumere natura di conto corrente (1823 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta a consentire che i rapporti tra riassicuratore e riassicurato si regolino in modo rapido in una situazione, quale quella della liquidazione coatta amministrativa, dell'uno o dell'altro, in cui tale regolamentazione potrebbe essere difficile.

Spiegazione dell'art. 1931 Codice Civile

Vecchio e nuovo codice

Il codice di commercio si limitava a dichiarare lecita la riassicurazione (art. 422), adottando peraltro una formula poco felice che sembrava limitare la liceità alla riassicurazione nelle assicurazioni contro i danni e che sviava la esatta impostazione della sua natura giuridica. Le leggi straniere del secolo scorso contenevano la stessa norma permissiva, con l'aggiunta talora, quale pia quale meno, di qualche sporadica norma e soltanto il codice di commercio ungherese (artt. 508­-514) le dedicava una disciplina abbastanza minuziosa : tutte queste leggi si preoccupavano però soltanto della riassicurazione singola.

Le leggi straniere più moderne, invece, muovendo dalla considerazione che la riassicurazione e un rapporto tra assicuratori, nel quale non vi ha un contraente pia debole che necessiti di tutela legislativa nella fase in contrahendo e che d'altro canto ha in se, sia pure sotto il profilo soltanto economico, una larga base associativa, hanno lasciato completamente alle parti la sua disciplina: e non soltanto non hanno dettato apposite norme, ma hanno dichiarato ad essa inapplicabili le norme sul contratto di assicurazione.

II nuovo codice ha seguito letteralmente, salvo in qualche punto, il prog. 1940. I punti salienti della disciplina da esso posti sono i seguenti:
a) distingue, quanto alla forma, i trattati, per i quali è richiesta la prova scritta, dal singoli rapporti di riassicurazione per i qua, per esigenze pratiche, non è richiesta alcuna forma;
b) stabilisce che la riassicurazione non crea rapporti tra assicurato e riassicuratore ;
c) impone il pagamento integrate delle somme dovute dal riassicuratore al riassicurato anche se questi trovandosi in stato di liquidazione coattiva paghi in misura ridotta le somme dovute agli assicurati (questi hanno però privilegio uti universi (r. d. l. 1925)
d) dichiara esplicitamente la compensabilità tra debiti e crediti del riassicuratore e del riassicurato nel caso di liquidazione coattiva, anche se essi risultino da più contratti o trattati di riassicurazione.


Concetto e funzione della riassicurazione

La riassicurazione è quel contratto di assicurazione col quale, nei limiti del contratto stesso, l'assicuratore si copre a sua volta del rischio assunto e più precisamente quel contratto col quale mediante un premio il riassicuratore si obbliga, nei limiti del contratto, a risarcire all'assicuratore il danno eventualmente a questi derivante dal verificarsi di un rischio da lui assicurato.

Se in origine il contratto più antico a noi noto risale al 1370 — la riassicurazione aveva per l'assicurato lo scopo occasionale di cedere ad altri un rischio, che egli si era pentito di avere assunto o, peggio, per il quale era venuto a conoscenza del verificarsi del sinistro ovvero un rischio che usciva dal piano degli affari della sua impresa, oggi essa costituisce un elemento indispensabile della tecnica e dell'industria assicurativa moderna.

a) La riassicurazione consente innanzitutto ad una società assicuratrice di raccogliere una massa di rischi assai più ampia di quella che le sue dirette possibilità le permetterebbero. In tal modo si accresce il prestigio e la potenza finanziaria dell'assicuratore, pur non aggravandosi in eguale proporzione l'entità economica della sua obbligazione. D'altro canto, la frantumazione pia minuta del rischio rende pia facile ancora la sopportazione delle sue conseguenze.

b) Più vasta è la raccolta della massa di rischi — e l'ampiezza è resa possibile dalla riassicurazione — e più si riducono, se addirittura non si eliminano, gli scarti tra la probabilità teorica che serve di base per il calcolo del premio e quella effettiva. Di conseguenza le alee sfavorevoli per l'impresa diminuiscono e anche il premio può essere correlativamente ridotto.

c) Livellando in modo uniforme le somme assicurate singole —riassicurazione per eccedente (infra) — si eliminano le alee derivanti dal fatto che le leggi della statistica dicono, almeno teoricamente, quanti rischi si possono verificare, ma non quali rischi, sì che, a seconda che il sinistro si verifichi su uno o su un altro degli oggetti (persone, interessi) esposti al rischio, il danno è più o meno grave.


Varie specie di riassicurazione

La riassicurazione, oltre che per i rami cui si riferisce (ass. sulla vita, contro gli incendi, contro gli infortuni, ecc.), si distingue in varie categorie. Innanzi tutto secondo il modo di conclusione, abbiamo
1) Riassicurazione singola, conclusa cioè volta per volta in occasione di ciascun singolo rischio che si vuole riassicurare, è ormai fenomeno di secondaria importanza : la si adotta nel caso di rischi uscenti dal piano industriale e non compresi perciò nei trattati ; in caso di cumuli per rischi aggravati o tarati ; e, infine, quando la riassicurazione per trattato sia già satura.
2) Riassicurazione per trattati, conclusa cioè mediante contratto in abbonamento. Essa è assai più frequente e rispondente alla funzione tecnica della riassicurazione.

Di tali trattati esistono varie categorie :
A) A seconda che l'applicazione dei singoli rischi sia o meno obbligatoria per una o per ambedue le parti e precisamente possono esservi trattati :
a) facoltativi per il riassicuratore : il riassicurato e obbligato ad applicare tutte le assicurazioni che rientrano nell'orbita del trattato, il riassicuratore ha facoltà di non accettare quelle che non sono di suo gradimento ;
b) facoltativi per il riassicurato : questi è in facoltà di applicare o meno i singoli rischi, il riassicuratore non pub rifiutare quelli applicati ;
c) relativamente obbligatori : il riassicurato pub non riassicurare i rischi contemplati in contratto, ma se to fa deve farlo in applicazione al trattato, non potendo riassicurarsi altrove ;
d) misti : cioè obbligatori (sub c) per le assicurazioni di determi­nate categorie e facoltativa per assicurazioni di altra categoria ;
e) obbligatori per ambedue le parti : il riassicurato deve applicare il trattato su tutte le assicurazioni che rientrano nelle categorie previste ; il riassicuratore non può respingerne alcuna. Questi ultimi sono di gran lunga i più frequenti.

B) Secondo che ciascuno dei contraenti sia soltanto riassicuratore o sia anche riassicurato abbiamo :
a) trattati normali : un contraente è sempre soltanto riassicurato, l'altro soltanto riassicuratore ;
b) trattati reciproci : ciascun contraente riassicura presso l'altro i rischi da lui assicurati e compresi nelle categorie indicate in contratto.

C) A seconda che riassicurato sia un assicuratore diretto o un riassicuratore, si ha a) riassicurazione (diretta) ; b) retrocessione.

D) Secondo le categorie dei rischi che si riassicurano abbiamo i seguenti trattati :
a) riassicurazione globale : sono riassicurati tutti i rischi di qualunque natura e origine assicurati dall'assicuratore ;
b) riassicurazione globale per rami : sono riassicurati tutti i rischi di un determinato ramo assicurati dall'assicuratore ;
c) riassicurazione speciale (reinsurance cover) limitata a certi rami, a certi determinati rischi (ad es. una determinata linea di navigazione).

E) Secondo la entità della parte riassicurata e il modo di ripartizione abbiamo :
a) riassicurazione totale, assai rara usata specialmente nella riassicurazione singola,
b) riassicurazione parziale, la sola che adempia alla funzione tecnica della riassicurazione, e che si ha in due modo:
- attraverso la ripartizione delle somme assicurate (frazionamento del rischio), metodo tradizionale e più frequente, si ottiene : a) o per quote, sì che l'assicuratore riassicura una quota parte di ciascun rischio contemplato nel trattato, ovvero b) per eccedente (trattati per eccedente, detti inesattamente di cessione), si che il riassicuratore riassicura tutti i rischi che superano una determinata cifra (detta pieno) e per la somma che supera tale cifra ; ovvero c) in modo misto in quota e per eccedente, sì che il riassicuratore riassicura una quota di ciascun rischio e inoltre, della quota del riassicurato, l’eccedente il pieno. I trattati migliori per il riassicurato sono quelli per eccedente, che ottengono anche lo scopo tecnico sopra indicato;
- attraverso la ripartizione del danno, di solito col sistema dell'eccedente, il riassicuratore assume su di se il danno che supera determinata cifra e per la parte che la supera. : e ciò riferendosi al danno di ciascun singolo sinistro, ovvero al danno complessivo sofferto per il verificarsi di tutti i rischi contemplati in contratto.

A d) ed e) è da ricordare che quando la riassicurazione è totale e globale nasconde di solito una cessione di portafoglio.



Natura giuridica della riassicurazione. Teorie extrassicurative

La natura giuridica della riassicurazione è tuttora disputata : a) Le teorie oggi meno ricevute e meno autorevoli si lasciano fuorviare da alcuni elementi anormali o del tutto accessori del contratto, nonché dal nome dato dalle parti al contratto stesso (cessione, partecipazione), e, sottraendo la riassicurazione dal campo dell'assicurazione, la qualificano una fideiussione o una cessione o una società associazione in partecipazione.


(segue) L'assicurazione contro i danni

La riassicurazione, qualunque ne sia la forma, e, come ritengono dottrina e giurisprudenza più autorevoli ed ora più chiaramente del codice 1882 il nuovo legislatore, un vero e proprio contratto di assicurazione. Ma quale è la sua precisa natura e la sua posizione nel vasto quadro delle varie specie di contratti di assicurazione?

Nessun dubbio che la riassicurazione sia un'assicurazione contro i danni. Anche quando la prima assicurazione e un'assicurazione sulla vita, il riassicuratore, nei limiti del contratto, risarcisce e paga all’assicuratore quanto questi ha pagato (o pagherà) all'assicurato e nulla più : risarcisce cioè un danno.

Anche nel quadro delle assicurazioni contro i danni sono concepibili due soluzioni. Secondo la prima, per effetto deli' obbligazione assunta nei confronti dell'assicurato, l'assicuratore entra in un rapporto con la cosa o persona assicurata, che, al pari di quello del proprietario, dell'usufruttuario, del creditore pignoratizio, null’altro è che l'interesse assicurabile ai sensi dell'art. 1904 segg. Anche nell'assicurazione sulla vita vi sarebbe un interesse economico diretto.

Alla persona assicurata da parte dell'assicuratore ai sensi del cit. art. 1904. Il rischio dell'assicuratore sarebbe, nei limiti del contratto, lo stesso dell'assicurato ; lo stesso sarebbe il sinistro. La riassicurazione seguirebbe cosi, come uno specchio, la natura della prima assicurazione (riass. incendi, furti, marittima, ecc.), salve, per le assicurazioni vita, le limitazioni conseguenti all'interesse dell'assicuratore.

Questa tesi, certo suggestiva, non sembra però accoglibile, giacche a sinistro che colpisce l'interesse dell'assicurato non colpisce sic et simpliciter l'interesse dell'assicuratore ; ma lo colpisce soltanto se ed in quanto per effetto del contratto e non venendo meno nessun presupposto da questo stabilito (ad es. non aggravamento del rischio, denuncia del sinistro ecc.) l'obbligo dell'assicuratore da meramente potenziale divenga effettivo. Appare quindi pia persuasivo considerare come rischio dell'assicuratore la possibilità del sorgere (rectius : del divenire effettivo) di un debito e come sinistro l'effettivo sorgere del debito. Si tratta quindi di un rischio (e di un sinistro) meramente giuridico, che, pur trovando il presupposto in quello (di solito fisico) dell'assicurato, ne è concettualmente distinto. La riassicurazione non pus quindi essere considerata della stessa specie della prima assicurazione alla quale si riferisce, bensì di una specie a parte, a qualunque specie appartenga la prima assicurazione.


Riassicurazione e assicurazione di resp. civ.

La riassicurazione è dunque l'assicurazione contro il sorgere di un debito, o come, con espressione non del tutto felice si usa dire, un'assicurazione di patrimonio. Ora, assicurazione contro il sorgere di un debito o di un patrimonio e anche l'assicurazione di resp. civ. Può dirsi, come molti affermano, che la riassicurazione sia una sottospecie del 'assicurazione di resp. civ. ? Mi sembra da escludersi. Mentre nell’assicurazione di resp. civ. il rischio e l'obbligo eventualmente discendente da una norma (legale o contrattuale) secondaria, nella riassicurazione il rischio e l'obbligo eventualmente discendente da una norma contrattuale) primaria : obbligo di responsabilità nel primo caso ; senz'altra specificazione nel secondo caso .

Due specie finitime, quindi, la riassicurazione e la responsabilità civile, ma due specie nettamente distinte.


Non è contratto a favore di terzo

Assicurazione di responsabilità civile e riassicurazione coprono il rischio dal sorgere di un debito di chi contrae l'assicurazione, cioè l'assicurato nell'assicurazione di responsabilità civile, il riassicurato nella riassicurazione. Non sono quindi nè l'una nè l'altra contratti a favore di terzi cioè del terzo danneggiato nella prima, dell'assicurato, nella seconda. Di conseguenza, dal contratto sorge soltanto un rapporto tra riassicuratore e riassicurato e non già un rapporto diretto tra riassicuratore e assicurato. Questo principio, che discende dalla natura del contratto, è ora espressamente sancito dall’art. 1929: il privilegio stabilito dal r.d.l. 1925 a favore della massa degli assicurati sulle somme dovute dal riassicuratore in caso di fallimento o liquidazione coattiva del riassicurato costituisce ua disposizione eccezionale di ordine pubblico che conferma peraltro la mancanza di un diritto del terzo nei confronti del riassicuratore.


La conclusione del contratto di riassicurazione

Obbligo del riassicuratore è quello di risarcire l’assicurato, nei limiti del contratto di riassicurazione, del danno che subisce per effetto della prestazione che, per il verificarsi del sinistro nel contratto di prima assicurazione, egli deve effettuare all'assicurato. Poiché, come abbiamo visto, nella riassicurazione il sinistro è dato dal divenire efficace l'obbligo del riassicurato verso l'assicurato, è a questo momento che sorge l'obbligo del riassicuratore e non, come si è erroneamente sostenuto, nel momento in cui si verifica il sinistro nel contratto di assicurazione o nel momento in cui il riassicurato adempie effettivamente la sua prestazione. Ed è dal momento, come sopra indicato, in cui sorge l'obbligo del riassicuratore, che inizia a decorrere la prescrizione biennale (art. 2952) del diritto del riassicurato.

II riassicuratore sarebbe tenuto ad eseguire la sua prestazione non appena sorge il suo obbligo, che non appena il debito del riassicuratore verso l'assicurato diviene certo, liquido, esigibile, senza che debba necessariamente attendersi l'effettivo pagamento del riassicurato all’assicurato. Talora, però, i contratti contengono la clausola del rimborso per la quale il riassicuratore e tenuto ad effettuare la sua prestazione soltanto dopo che il riassicurato avrà effettivamente effettuato la sua nei confronti dell'assicurato.

Più spesso nella riassicurazione per trattati sono convenuti del patti, secondo i quali, mentre il riassicuratore talora dovrà fare eventualmente degli anticipi o fondi di garanzia o dovrà rimborsare gli acconti anticipati dal riassicurato, l'adempimento completo di ogni prestazione viene effettuato mediante rimessa in conto corrente con compensazione dei premi dovuti dal riassicurato e saldo di solito annuale (artt. 1930, 1931). Quando non vi è un semplice conto di gestione, bensì un vero e proprio rapporto di conto corrente in senso tecnico, si ha non più prescrizione annuale, bensì prescrizione ordinaria per il diritto al saldo.


Obblighi del riassicurato (premio ; dichiarazione di applicazione)
Come per l'assicurato in qualunque altro contratto di assicurazione, il principale obbligo del riassicurato e quello del pagamento del premio.

Questo di solito è calcolato in base al premio netto della prima assicurazione alla quale la riassicurazione si riferisce, nei limiti della parte riassicurata. e dedotta una aliquota a valere (in senso economico) quale provvigione del riassicurato per avere procacciato l'affare e quale rimborso delle spese che egli sopporterà per l’amministrazione del rischio.
Poiché il premio di riassicurazione viene calcolato indipendentemente dal premio di assicurazione, ora in misura minore ora in misura maggiore, il premio di riassicurazione è naturalmente dovuto indipendentemente dal fatto che il contraente della prima assicurazione sia o meno adempiente al suo obbligo di pagare il premio.

Nella riassicurazione singola il premio deve essere pagato di solito anticipatamente o alle scadenze prestabilite ; in quella per trattati, invece, di solito viene pagato, salvo un eventuale anticipo, mediante rimessa in conto corrente con le somme eventualmente dovute al riassicuratore (infra).

Nei trattati facoltativi per il riassicurato la dichiarazione è una facoltà, non un obbligo, e vale a stabilire che l'assicurazione dichiarata viene applicata al trattato. È perciò una dichiarazione di volontà e non una dichiarazione di scienza. Nella riassicurazione in abbonamento obbligatoria per ambedue le parti o per il solo riassicurato, invece, sul riassicurato oltre a quello del pagamento del premio incombe, anche un altro obbligo : quello di emettere la dichiarazione di alimento per ogni singola applicazione al trattato. Tale dichiarazione di scienza deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'assicurazione applicata, e non richiede alcuna forma; di solito viene effettuata mediante iscrizione in un apposito registro, comunicata al riassicuratore con un bollettino (bordereau) volta per volta o con estratto periodico. L'inadempimento all'obbligo della dichiarazione di alimento non impedisce il sorgere del singolo rapporto di riassicurazione die avviene automaticamente con la conclusione del contratto di assicurazione, ma può provocare una decadenza convenzionale del riassicurato dal suoi diritti, o, in mancanza, una risoluzione del singolo rapporto, o in caso di iusta causa, dell'intero trattato di riassicurazione.

Sul riassicurato incombono inoltre gli oneri relativi al rischio (denuncia di aggravamento) e al sinistro (denuncia, salvataggio). In particolare per ciò che riguarda l'onere di salvataggio (art. 1914) si ricorda che nella riassicurazione, essendo il rischio costituito dal sorgere effettivo di un debito del riassicurato verso l'assicurato, per onere di salvataggio s'intende l'onere per il riassicurato di compiere ogni azione lecita perché tale debito non sorga effettivamente, di evitare ogni riconoscimento o pagamento di un debito in realtà inesistente, e di transigere con l'assicurato quando ciò rappresenti un vantaggio.

Pur avendo il riassicuratore diritto d'intervenire in questa opera giuridica di salvataggio come ogni altro assicuratore (art. 1914), pure di solito esso lascia completamente nelle mani dell'assicuratore il compito di provvedere al salvataggio e alla liquidazione verso l'assicurato. In tal caso il riassicuratore e obbligato nei limiti del contratto, secondo il debito riconosciuto dal riassicurato, salvo il caso di dolo o colpa. L'obbligo da parte del riassicurato di svolgere l'opera di salvataggio non costituisce l'oggetto di un preteso mandato del riassicuratore, ma è un onere derivante ex lege o ex contractu dallo stesso contratto di riassicurazione. In conformità all’art. 1914, il riassicuratore è, nei limiti del contratto, tenuto a rifondere al riassicuratore le spese da lui sostenute per l'osservanza dell'onere di salvataggio.


Obblighi del riassicuratore

Dalla natura di contratto a favore del riassicurato e non del terzo assicurato, e dal principio che il sinistro è dato dal sorgere di un debito accertato, liquido ed esigibile del riassicurato, discende, — e la questione ha dato luogo ad una nota polemica — la rigorosa conseguenza sa die in caso di fallimento e liquidazione coattiva del riassicurato, il riassicuratore è tenuto ad eseguire integralmente le sue prestazioni come se il sinistro fosse dato dall'effettivo pagamento del riassicurato.

Il rimborso dell'effettivamente pagato), mentre il riassicurato tenuto ad eseguire la sua prestazione all'assicurato in moneta fallimentare e (contra se la riassicurazione fosse un contratto a favore dell’assicurato, il quale acquisterebbe cosi nei confronti del riassicuratore un diritto, nei limiti del contratto, autonomo rispetto al riassicurato stipulante).

Per evitare questo grave inconveniente, il r. d. l. 5 aprile 1925, n. 44o, art. 1 - al quale fa rinvio l'art. 1929, che meglio avrebbe fatto a ricevere direttamente la norma, data la sua natura di diritto privato del contratto - stabilisce a favore degli assicurati uti universi un privilegio collettivo sulle somme dovute dal riassicuratore, si che il sistema attuale consiste (artt. 1929, 1930) nel pagamento integrate del riassicuratore al riassicurato, e, in base a privilegio, dal patrimonio concorsuale o di liquidazione coattiva, agli assicurati uti universi.


Fallimento del riassicurato

Anche se non vi è un vero e proprio conto corrente, in base al nuovo principio della compensazione dei debiti e crediti sul fallimento, per l'art. 1931, i debiti e i crediti che risultano dalla chiusura dei conti si compensano di diritto in caso di fallimento o liquidazione coattiva del riassicurato o del riassicuratore ; solo il saldo al momento del fallimento o della liquidazione subisce la sorte concorsuale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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