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Articolo 1899 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Durata dell'assicurazione

Dispositivo dell'art. 1899 Codice Civile

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto [1326] alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso(1). L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale(2). In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata(2).

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni(3).

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita [1919 ss.].

Note

(1) Quella cui fa riferimento il periodo è la durata formale del rapporto, che può essere diversa da quella sostanziale, ad esempio nel caso in cui gli effetti del contratto siano sospensivamente condizionati (1353 c.c.).
(2) L'originario secondo periodo di questo comma è stato da ultimo così sostituito dagli attuali secondo e terzo periodo dall'art. 21, comma 3, della L. 23 luglio 2009, n. 99. A norma dell'art. 21, comma 4, della medesima legge, tali disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
(3) Con la proroga le parti possono far proseguire il rapporto contrattuale senza necessità di una nuova stipula.

Ratio Legis

Il legislatore ritiene di dover fissare la durata del contratto di assicurazione in un termine abbastanza breve, in quanto può rendersi necessaria una nuova valutazione del rischio da parte dell'assicuratore.
Se la durata è fissata nel maggior termine di cinque anni, l'assicuratore ottiene il vantaggio di un maggior introito e di una stipula più lunga e l'assicurato quello di pagare, nel complesso, una cifra minore rispetto a quella data dalla somma delle singole annualità. Quest'ultimo ha anche il diritto di recedere alla scadenza se ritiene che la prosecuzione del rapporto sia divenuta sconveniente.
Infine, l'ultimo comma si spiega considerando che nell'assicurazione sulla vita, per definizione, la durata del rapporto è indeterminabile perchè legata all'evento della vita (sopravvivenza o morte) dedotto in contratto.

Spiegazione dell'art. 1899 Codice Civile

Storia e ragione dell’art. 1899

Le disposizioni dell'art. 1899 sull'inizio di efficacia e sulla durata del contratto di assicurazione non trovano precedenti nel vecchio codice.

I problemi che l'art. 1899 mira a risolvere sono sostanzialmente due :
a) Stabilire, salvo espressa convenzione contraria, l'inizio di efficacia del contratto, problema importante per i dubbi che possono sorgere in caso che si verifichi un sinistro contemporaneamente o subito dopo la conclusione del contratto;
b) Stabilire, con norma derogabile soltanto a favore dell'assicurato, un massimo di durata al contratto di assicurazione contro i danni, nonché dei limiti alla proroga tacita per evitare un vincolo troppo lungo all'assicurato, causato dalla usuale clausola di polizza di tacito rinnovo per uguale periodo, alla quale l'assicurato di rado sfugge perché lascia inavvertitamente decorrere il termine per la disdetta.


Dies a quo

L'inizio di efficacia del contratto (dies a quo) può coincidere teoricamente col momento di conclusione del contratto. Per stabilire però una maggiore certezza giuridica, il codice stabilisce the l'inizio di efficacia si abbia a partire dalle ore ventiquattro del giorno in cui viene concluso il contratto. In quale momento (e quindi in quale giorno) sia concluso il contratto (vedere spiegazione dell’ art. 1887 del c.c.).

La norma di legge è però derogabile. In pratica la deroga si può manifestare nei seguenti modi :
a) con lo stabilire un diverso momento fisso di inizio di efficacia (clausola frequente : ad es.: dalle ore 12 del giorno successivo a quello in cui è stato concluso il contratto) ;
b) con il subordinare l'inizio di efficacia alla firma del documento (polizza) o ad una prestazione dell'assicurato (pagamento del premio) o dell'assicuratore (consegna della polizza) successive alla conclusione del contratto. Questa ipotesi è da distinguere e la distinzione, facile concettualmente, non lo è sempre in pratica — da quella in cui alla firma del documento o alla prestazione dell'una o dell'altra parte è subordinata la conclusione stessa del contratto ;
c) con il subordinare l'inizio di efficacia all'esposizione delle persone o degli interessi assicurati al rischio, quando questa avverrà in un momento posteriore alla conclusione del contratto (ad es. la nave assicurata a viaggio salperà in un momento successivo ; il film il cui negativo viene assicurato verrà iniziato in un momento successivo ecc.).
Dal dies a quo sorge effettivamente il sinallagma assicurativo.


Dies ad quem

Il termine finale (dies ad quern) scade secondo il codice , e sempre che non intervengano cause di estinzione anticipate dal rapporto, alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto. Anche per questo termine è ammessa deroga convenzionale. Allo scadere del termine cessa il sinallagma assicurativo.

Nelle assic. in abbonamento pere di solito per clausola espressa allo scadere del termine si estingue it potere c. d. riproduttivo del rapporto fondamentale dell’abbonamento, mentre i singoli rapporti, in forza di quelli già sorti, continueranno la loro vita fino alla loro naturale o anticipata estinzione.


Limiti legali alla durata del contratto

In conformità ad un principio generale in tema di contratti, derogato soltanto in tema di locazione (art. 1573 del c.c.), il codice non stabilisce un limite di durata al contratto di assicurazione:
a) un limite manca del tutto per le assicur. sulla vita, le quali, dipendendo normalmente (salvo le temporanee) dalla durata della vita "umana, trovano in questa il loro limite massimo naturale;
b) un limite relativo è invece posto per le assic. contro i darmi allo scopo di non vincolare troppo a lungo le parti, e specialmente l'assicurato, al contratto. La legge fissa tale limite in dieci anni: ma non si tratta di un limite assoluto come nella locazione, la quale quando eccede i trenta anni viene de iure ridotta dell'eccedenza (art. 1573 del c.c.), bensì di un limite relativo, nel senso che, decorso il decennio, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un termine di preavviso di sei mesi. Tale potere di recesso non può essere comunque derogato dalla volontà delle parti.

Sempre allo stesso scopo di evitare un vincolo troppo lungo mediante una proroga tacita per uguale periodo, il codice permette, qualunque sia la durata del contratto, la proroga tacita, ma ciascuna proroga tacita non può eccedere i due anni. Tale norma può essere derogabile soltanto a favore dell'assicurato : cioè mediante l'esclusione convenzionale della proroga tacita, ovvero l'abbreviazione del suo termine.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1899 Codice Civile

Cass. civ. n. 38216/2021

Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione della sua proposta ma la sua efficacia è subordinata dalla legge alla "condicio iuris" del pagamento del premio (art. 1899 c.c.), avendo l'assicuratore bisogno di quest'ultimo per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati.

Cass. civ. n. 7278/2001

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, e con riguardo alla controversia che l'assicurato promuova per l'accertamento dell'avvenuta disdetta alla naturale scadenza del contratto, onde evitarne la proroga tacita di cui all'art. 1899, secondo comma, c.c., la prova di tale disdetta può essere fornita anche con riferimento all'esistenza di tempestive e inequivoche manifestazioni tacite di volontà, evidenzianti una volontà un'intenzione contraria alla prosecuzione del rapporto, considerato che, allo scioglimento del rapporto per facta concludentia, non è di ostacolo l'assoggettamento del contratto di assicurazione alla forma scritta ad probationem (a differenza di quanto si verifica nei casi di forma scritta richiesta ad substantiam), ed altresì, che la forma della raccomandata spedita con preavviso di sei mesi per l'esercizio della facoltà di recesso è prevista dalla norma sopracitata con esclusivo riferimento ai contratti di durata superiore ai dieci anni. Perché possa legittimamente predicarsi la validità e l'efficacia della disdetta tacita è, peraltro, necessario che essa intervenga prima della scadenza del termine finale del contratto, ed ancora che essa si concretizzi in fatti del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi della proroga tacita del contratto stesso, essendo la valutazione dell'idoneità di tali fatti a manifestare in modo inequivoco la volontà del disdettante rimessa al giudice di merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. 

Cass. civ. n. 11142/1994

L'art. 1899 c.c., secondo cui l'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto, non involge un interesse generale, tale da attribuirle carattere di cogenza, sicché non esclude una pattuizione anticipatrice degli effetti contrattuali. Il potere dell'agente di assicurazione di concludere un contratto ricomprende la possibilità di specificare pattiziamente l'ora di decorrenza del medesimo.

Cass. civ. n. 9689/1992

Il contratto di assicurazione cosiddetto di «sicurezza sanitaria», avendo lo scopo di garantire l'assicurato contro il rischio derivante da malattia o infortunio limitatamente alle spese che, in tale evenienza, egli fosse costretto a sborsare per cure mediche e per il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura, non è assimilabile all'assicurazione infortuni per il caso di morte, che ha finalità prettamente previdenziale; ne consegue che per detta forma di assicurazione non opera la deroga al principio della rinnovazione tacita del contratto, previsto dal secondo comma dell art. 1899 c.c. per tutti i contratti di assicurazione contro i danni.

Cass. civ. n. 3201/1980

La disdetta del contratto di assicurazione a mezzo di lettera raccomandata, al fine di evitare la proroga tacita, ove nella relativa clausola contrattuale non sia prevista la necessità della ricezione della raccomandata entro il termine stabilito, non trova la sua regolamentazione nella disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 c.c. per cui la disdetta stessa produce effetto dal momento del recapito all'indirizzo del destinatario, bensì nell'ambito della disciplina ermeneutica dei contratti giacché i contraenti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, sono liberi di stabilire che la spedizione della raccomandata, nel termine previsto, sia sufficiente ad impedire l'indicata proroga, anche se la sua ricezione si verifichi dopo detto termine.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1899 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Carlo C. chiede
sabato 10/01/2015 - Campania
“In data 16.2.2011 in sede di stipula di mutuo fondiario ho sottoscritto un contratto assicurativo poliennale con pagamento anticipato del premio (euro 19.000) che in caso di decesso e/o invalidità permanente da infortunio la compagnia si accolla l'onere del mutuo trentennale. Posso procedere al recesso reclamando i premi non goduti?”
Consulenza legale i 14/01/2015
Quando si accende un mutuo o finanziamento, è prassi che l'ente finanziatore chieda la stipulazione di una polizza a tutela del credito. Tra i due contratti si instaura un rapporto di accessorietà.
Va ricordato che le polizze abbinate a mutui e prestiti non sono obbligatorie per legge o per contratto, ma sono di fatto imposte dalla banca e dagli intermediari finanziari al cliente quale condizione per accedere al mutuo o al prestito.
E' accaduto e continua ad accadere che alcune banche presentino come facoltativa la sottoscrizione da parte di consumatori di coperture assicurative, ma di fatto subordinino la concessione del finanziamento alla stipula: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta sanzionando gli istituti di credito, in quanto quella posta in essere è una pratica scorretta ai sensi del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005). Oggi esiste anche il terzo comma dell'art. 21 del codice consumo che espressamente considera scorretta la predetta prassi.

Quanto al quesito posto, va osservato che il diritto di recesso da una polizza vita a premio unico è un diritto sancito dal legislatore all'art. 177 del codice ass. private.
In particolare, la norma stabilisce che il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del suo diritto a recedere e i termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
L'art. 177 stabilisce quindi che l'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, deve rimborsare al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Di regola quindi (ma bisognerebbe leggere la polizza specificamente sottoscritta da chi ha posto il quesito) è concessa la facoltà di recedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione (normalmente è lo stesso giorno della stipula del mutuo).
Una volta trascorsi i 30 giorni a disposizione per recedere, di regola tutte le polizze vita collegate ai finanziamenti escludono il diritto di recesso (d'altronde la legge non li obbliga a mantenerlo), facendo così divenire la polizza irrecedibile, se non per estinzione totale, accollo o surroga del mutuo o del finanziamento collegato.

Quindi, nel caso di specie, poiché il contratto assicurativo è stato stipulato nel 2011, il diritto di recesso ai sensi dell'art. 177 cod. ass. priv. non è più esercitabile. Bisognerà verificare nel concreto se la polizza contempli altri tipi di recesso e se ne sussistano i presupposti.

Pertanto, per sciogliersi dal vincolo assicurativo, come pocanzi detto, si dovrà procedere all'estinzione anticipata o al trasferimento del mutuo. In tal caso, ai sensi del comma 15-quater, art. 1, legge 221/2012, dovrà essere restituita al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.

alessandro g. chiede
venerdì 03/10/2014 - Liguria
“Salve, sono un agente di assicurazioni e ho in portafoglio due polizze intestate alla stessa società una a copertura degli infortuni e l'altra a copertura incendio e rct dell'azienda con scadenze in date diverse.
ho ricevuto la disdetta di entrambe le polizze da parte del contraente ma con un unica raccomandata. la domanda è : il contraente deve inviare due distinte raccomandate (una per ogni polizza che intende disdire) oppure è corretta la richiesta di disdetta di entrambe le polizze con un unica raccomandata?”
Consulenza legale i 07/10/2014
La disdetta è lo strumento dato al contraente per sciogliere unilateralmente il rapporto contrattuale mediante il semplice esercizio del potere conferitogli, evitando così il rinnovo del negozio.
Ai fini della sua validità, la disdetta di una polizza assicurativa deve essere data:
- con la forma stabilita nella polizza, che di solito contempla una raccomandata a.r.;
- entro i termini fissati nella polizza o dalla legge.

Nel caso di specie, se l'unica raccomandata ricevuta è idonea a far comprendere con chiarezza l'intenzione di recedere da entrambi i contratti (se, quindi, sono indicati correttamente tutti gli estremi di entrambe le polizze) ed è stata spedita entro un termine valido, avuto riguardo a ciascuna delle due polizze, non si vedono ragioni per non ritenere validamente esercitata la disdetta da parte del contraente, anche se la raccomandata è una soltanto.