Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9689 del 20 agosto 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di assicurazione cosiddetto di «sicurezza sanitaria», avendo lo scopo di garantire l'assicurato contro il rischio derivante da malattia o infortunio limitatamente alle spese che, in tale evenienza, egli fosse costretto a sborsare per cure mediche e per il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura, non č assimilabile all'assicurazione infortuni per il caso di morte, che ha finalitą prettamente previdenziale; ne consegue che per detta forma di assicurazione non opera la deroga al principio della rinnovazione tacita del contratto, previsto dal secondo comma dell art. 1899 c.c. per tutti i contratti di assicurazione contro i danni.

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