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Articolo 1893 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Dispositivo dell'art. 1893 Codice Civile

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [1892](1).

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose(2).

Note

(1) Si pensi all'ipotesi di assicurazione sulla vita (1919 c.c.) nella quale l'assicurato ometta di comunicare all'assicuratore una grave malattia della quale nemmeno lui è a conoscenza e per la cui ignoranza versa in colpa lieve (v. 2043 c.c.).
(2) In tal caso si ha una rettifica del contratto volta a ristabilire l'equilibrio tra il rischio che l'assicuratore sopporta ed il premio che la controparte corrisponde.

Ratio Legis

A differenza dell'art. 1892 del c.c., nel caso in esame il comportamento dell'assicurato è meno grave: pertanto lo scopo di tutelare l'assicuratore - che deve conoscere esattamente le condizioni della stipula, in modo da ponderare correttamente il rischio e stabilire un giusto premio - è perseguito con una disciplina meno severa.
Tuttavia, l'assicuratore deve dichiarare entro un breve termine se intende valersi del rimedio perché se ciò non fosse previsto egli potrebbe attendere sino al momento del sinistro per far valere il vizio al fine di sottrarsi all'obbligo di indennizzare l'assicurato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

751 Nel sistema del codice di commercio le dichiarazioni false, inesatte o reticenti producevano sempre la nullità del contratto; l'eventuale stato di buona fede da parte dell'assicurato provocava la sola conseguenza di esonerarlo dall'obbligo di corrispondere i premi che, nel caso di mala fede, erano invece dovuti non ostante la nullità del contratto (articolo 429). Un rigore del genere aveva suscitato molte critiche, specialmente perché faceva venir meno il contratto anche per la più lieve inesattezza incorsa nelle dichiarazioni dall'assicurato, causata da errore scusabile. La critica era stata accolta dagli assicuratori, che vi avevano rimediato in alcuni casi mediante la c. d. clausole di incontestabilità, le quali implicavano un apprezzamento benevolo della situazione dell'assicurato quando non fosse stato in dolo o in colpa grave. E infatti il nuovo codice solo all'ipotesi in cui il contraente sia stato in dolo o colpa grave riconnette l'annullamento del contratto; ma peraltro sottopone l'azione relativa a decadenza qualora l'assicuratore non dichiari, entro un breve termine, di volerla esercitare. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, si prevede il solo diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto entro un termine stabilito dalla stessa legge (art. 1893 del c.c., primo comma); in modo che la continuazione dell'assicurazione è talvolta resa possibile, qualora l'assicuratore ritenga che la falsità, l'inesattezza e la reticenza non abbiano prodotto intollerabili turbamenti nell'economia del contratto. Nel caso di dolo o colpa grave l'assicurato rimane scoperto di assicurazione durante il termine assegnato all'assicuratore per dichiarare di volere esercitare l'azione (art. 1892 del c.c., terzo comma); se non vi è stato dolo o colpa grave, e fino al termine consentito per il recesso, l'importo della somma assicurata è ridotto nella stessa proporzione in cui il premio convenuto si trova rispetto a quello che sarebbe stato applicato se l'assicuratore avesse conosciuto la verità (art. 1893 del c.c. secondo comma): dati i progressi tecnici dell'industria assicurativa non è difficile determinare il premio in astratto con riferimento alla realtà del rischio, apparsa successivamente alla conclusione del contratto. Quanto ai premi convenuti, essi sono dovuti così se il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave (il che è ovvio dato che il rischio, in tal caso, resta ugualmente coperto, per quanto in proporzione minore), come se il contraente sia stato in dolo o colpa grave (a titolo di risarcimento del danno).

Massime relative all'art. 1893 Codice Civile

Cass. civ. n. 15939/2000

Mentre il presupposto dell'applicazione della norma dell'art. 1892 č che le inesattezze e le reticenze siano state determinate da dolo o colpa, presupposto invece per l'applicabilitā dell'altra norma dell'art. 1893 c.c. anche nella parte in cui č regolata la riduzione proporzionale dell'indennitā č che difetti sia il dolo che la colpa grave. L'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto, spetta all'assicuratore mentre č a carico dell'assicurato la prova che l'assicuratore, pur in presenza di due dichiarazioni inesatte e reticenti, conoscesse la reale situazione del bene assicurato, l'effettiva entitā del rischio cui esso era esposto. 

Cass. civ. n. 4913/1998

Presupposto per l'applicazione dell'art. 1892 c.c. che commina l'annullamento del contratto di assicurazione in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze dell'assicurato, č che le inesattezze e le reticenze siano determinate da dolo o colpa grave, mentre presupposto per l'applicazione dell'art. 1893 c.c., che prevede solo il recesso dell'assicuratore č che difetti sia il dolo che la colpa grave. Il relativo accertamento č indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile in cassazione, salvo che per vizi di motivazione.

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ALESSANDRO V. chiede
mercoledė 20/01/2021 - Emilia-Romagna
“Buonasera, espongo di seguito la mia problematica. Mi chiamo Alessandro e fino alla metà del mese scorso, vivevo con mia moglie (matrimonio celebrato in municipio) in usufrutto gratuito, nel monolocale di proprietà di mio padre di cui sono, giuridicamente parlando, l'amm.re di sostegno. Sono stato costretto, per problemi di salute di mia madre, a spostare la mia residenza nella sua per poterla assistere con il congedo straordinario parentale. Di fatto il cambio di residenza consiste nell' essermi trasferito dal piano terra, in cui si trova il monolocale (quello sopra menzionato) con numero civ.6 al piano di sopra (quello in cui vive con piena proprietà mia madre) avente numero civico 7. Entrambe le unita abitative hanno ingressi indipendenti e per questo hanno due diversi numeri civici. Attualmente mia moglie vive da sola nel monolocale (civ.6) in usufrutto, risulta essere coniugata con il sottoscritto (e viceversa) mentre io risulto convivente con mia madre, per le motivazioni di necessità sopra descritte, nell' appartamento sopra (civ.7). Ho appena stipulato, per il monolocale con civ. 6, una polizza assicurativa che comprende anche i danni procurati da un eventuale terremoto. Nella polizza stipulata risulto (nero su bianco) come proprietario del monolocale (civ.6) quando di fatto non sono proprietario e, ad oggi, neppure locatario. Mi è stato garantito che, nonostante abbia fatto presente l' assetto anagrafico prodottosi, la polizza garantisce tutte le coperture che la compongono .. terremoto compreso. La mia domanda :"Risulta vero ?!". augurandomi di essere stato sufficientemente chiaro rimango in attesa di una vostra opinione. Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 22/01/2021
Per rispondere al quesito in esame, occorre essenzialmente far riferimento a quanto disposto dall’art. 1893 del codice civile che prevede che laddove il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, le sue dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, “ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Come ha osservato la Suprema Corte sul punto con la sentenza n. 15939/2000: “l'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto, spetta all'assicuratore mentre è a carico dell'assicurato la prova che l'assicuratore, pur in presenza di due dichiarazioni inesatte e reticenti, conoscesse la reale situazione del bene assicurato, l'effettiva entità del rischio cui esso era esposto.”

Nella presente vicenda, leggiamo che Lei ha fatto presente alla compagnia assicurativa “l’assetto anagrafico prodottosi” e quest’ultima avrebbe confermato che le garanzie permangono.
Ciò ci permette di escludere sia il dolo che la colpa grave sia il fatto che la compagnia non conoscesse la reale situazione (chiaramente laddove vi sia necessità di provarlo in un ipotetico giudizio sarebbe necessario fornire idonea documentazione scritta di tali dichiarazioni e/o scambio di corrispondenza).

In risposta quindi al quesito possiamo affermare in linea di principio che come Le ha fatto presente la compagnia le coperture assicurative permangono. Chiaramente per una più esaustiva disamina della questione occorrerebbe comunque esaminare il contratto di assicurazione sottoscritto e le relative condizioni generali.