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Articolo 1888 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Prova del contratto

Dispositivo dell'art. 1888 Codice Civile

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto [187 disp.att.](1).

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale [187 disp.att.].

Note

(1) La polizza costituisce il documento che certifica l'esistenza del contratto di assicurazione e contiene le condizioni generali di contratto (1341 c.c.).

Ratio Legis

Il legislatore vuole porre dei limiti alla prova del contratto di assicurazione, in modo da eliminare ogni incertezza circa il suo contenuto, attesa la particolarità e l'importanza della funzione svolta.

Spiegazione dell'art. 1888 Codice Civile

Le norme degli artt. 1888 e 1889

I citati articoli disciplinano il documento del contratto di assicurazione, cioè la polizza. L'art. 1888 riafferma innanzi tutto il principio, malamente enunciato dall’art. 420 cod. comm. (“Il contratto di assicurazione deve essere fatto per iscritto”) e più esattamente riaffermato dalla costante giurisprudenza, che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto, pertanto, salvo convenzione contraria, la polizza non vale ad substantiam, ma ad probationem tantum.

Nel capoverso il nuovo codice, seguendo i progetti, omette l'enumerazione degli elementi che devono essere indicati in polizza, come faceva invece il cod. comm. art. 420, seguito dai progetti Mossa (art. 5) e Fed. imp. assic. (art. 4).

Esso invece contiene una norma — nuova nel nostro ordinamento,
ma già adottata dalle più moderne leggi straniere — che allo scopo di facilitare la prova documentale del contratto, sancisce l'obbligo dell'assicuratore di consegnare la polizza, e sue copie o duplicati allo stipulante.

L'art. 1889 — disposizione nuova che troviamo in genere solo nei progetti Mossa (art. 10) e Fed. (art. 8) — contempla le polizze all'ordine e al portatore. Tagliando corto ai dubbi della dottrina e seguendo piuttosto le tendenze della pratica di polizza, il codice esclude in tali polizze la natura di titolo di credito, attribuendo invece la natura di titolo di legittimazione a favore del debitore e chiarendo che il loro trasferimento importa soltanto trasferimento del credito verso l'assicuratore con gli effetti della cessione.

Vediamo nelle sue linee fondamentali il concetto della polizza di assicurazione e la disciplina discendente dalle nuove norme.


Polizza di assicurazione: concetto

La polizza è il documento scritto nel quale sono indicati gli elementi e le clausole del contratto di assicurazione. Normalmente esso è un documento predisposto dall'assicuratore, e sul quale sono scritte a stampa le condizioni generali, e, ove sia il caso, le condizioni speciali, mentre le condizioni particolari sono dattilo o manoscritte. Le clausole specifiche del contratto devono contenere tutti gli elementi concordati per identificare le obbligazioni delle parti, e cioè, come con norme simili enumerano il vecchio cod. comm , i prog. Mossa e Fed. e alcune moderne leggi straniere, il nome e il domicilio dei contraenti e dell'eventuale beneficiario, l'interesse o la persona assicurata, i rischi assicurati, il premio, la somma assicurata nonché la data di conclusione del contratto e di emissione della polizza.

Nei contratti in abbonamento (e nei trattati di riassicurazione) viene emanato un documento the contiene le clausole generali, e per ogni singolo rapporto di assicurazione che sorge in conseguenza del contratto, viene emesso un certificato di applicazione (bordereau), che contiene l'indicazione degli elementi the identificano il singolo rapporto, e funge da polizza anche nel giuoco dei contratti documentali (vendita c.i.f. ecc.).

La polizza è di solito sottoscritta da ambedue le parti(cosi il contratto generale e il certificato), ma spesso di fatto l'esemplare che rimane presso l'assicuratore è firmato dal solo contraente, e quello che rimane presso di questi è firmato dal solo assicuratore.

A norma del cpv. dell' art. 1888 del c.c., l'assicuratore, direttamente o a mezzo di suoi agenti, è obbligato a rilasciare al contraente la polizza o altro documento da lui firmato comprovante l'assicurazione. Si tratta di un vero e proprio obbligo, seppure di carattere secondario, discendente il contratto, e come tale deve essere adempiuto nel luogo stabilito per l’ adempimento del contratto. L’ assicuratore è anche obbligato a lasciare al contraente a sue spese, tutte le volte che questi lo richieda, duplicati o copie della polizia, essendo peraltro una sua facoltà di esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.


Funzione e natura: a) sempre probatoria; b) talora è requisito essenziale

La polizza di assicurazione, e così il certificato di applicazione nelle assicurazioni in abbonamento, può adempiere a diverse funzioni e avere cosi diversa natura.

a) Normalmente la polizza ha soltanto la funzione di provare l'esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione: ha cioè natura di documento probatorio. E poiché il codice stesso stabilisce (art. 1888 del c.c. ; cod. comm. 1882, art. 420) che il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto, ne discende la conseguenza che, in mancanza, in aggiunta o in contratto alla polizza, non è ammessa la prova testimoniale, tranne che nell'ipotesi in cui il contraente abbia per sua colpa perduto il documento (art. 2724 del c.c., ult. cpv.). Lo stesso vale per le modifiche al contratto, le quali anche esse devono essere provate per iscritto.

b) Talora, per espressa volontà delle parti, la polizza viene elevata a requisito essenziale del contratto (e il certificato a requisito del sorgere del singolo rapporto di assicurazione). II contratto così da consensuale diviene formale e la polizza un documento richiesto ad solemnitatem,­, senza il quale il contratto è inesistente o nullo. Giova rilevare che, anche in tal caso, tranne l'ipotesi di smarrimento senza colpa, non è ammissibile la prova testimoniale (art. 2724 del c.c., ult. cpv.).


c) Talora ha funzione circolatoria e di legittimazione: polizze all’ordine e al portatore

La polizza (e il certificato in base ad un contratto in abbonamento) adempie una funzione circolatoria quando è all'ordine o al portatore: ciò che accade più di frequente, specialmente la prima ipotesi, nelle assic. trasporti. Quale è in tal caso la natura della polizza?

Sotto la vigenza del vecchio codice, che non contemplava nè polizze all’ordine, nè polizze al portatore, la dottrina superficiale non esitava a qualificare le une e le altre veri e propri titoli di credito sia pure causali.

D'altro canto, la prassi delle polizze, riaffermando l'opponibilità al cessionario di tutte le eccezioni opponibili all'assicurato cedente (ad es. art. 15 Pol. ass. mar. merci 1933), dimostrava la volontà delle parti di volersi servire dell'istituto della cessione, sia pure semplificata nelle sue formalità di notifica al debitore ecc., anziché del titolo di credito, si che la clausola all'ordine o al portatore null'altra funzione aveva (salvo che il contrario non risultasse dalle altre condizioni di polizza) che quella di facilitare la cessione della polizza e di facilitare la legittimazione a favore del creditore, o di solito del debitore.

Il nuovo codice aderisce a questa posizione della realtà confortata dalla dottrina maggioritaria. Di conseguenza:

a) La polizza all'ordine e al portatore adempie una funzione circolatoria del credito verso l'assicuratore, nel senso tecnico di trasferimento del diritto con gli effetti della cessione. Le formalità stabilite per la cessione del crediti (art. 1260 del c.c. e segg.) sono quindi sostituite dalla assai più semplice legge di circolazione del titolo (girata, tradizione); ma a tutti gli altri effetti — in primo luogo l’opponibilità all'esibitore del titolo delle eccezioni opponibili a tutti i predecessori per il noto adagio nemo plus iuris transferre quam ipse non habet — si tratta di una cessione
in senso tecnico.

b) La polizza all'ordine e al portatore, in base alto stesso art. 1889, 1° cpv., salvo convenzione contraria e anche quella nominativa quando le parti espressamente lo stabiliscano, è inoltre un documento di legittimazione. E precisamente — chiarisce lo stesso art. 1889 — un titolo di legittimazione nel senso che il debitore che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se non è titolare del diritto. In tal caso l'assicuratore in buona fede può validamente eseguire con pieno effetto liberatorio la sua prestazione al legittimato dalla polizza (giratario o portatore), senza accertarsi se questi sia o meno il vero destinatario della prestazione a cui il documento si richiama, cioè l'assicurato. Per contro l'esibitore della polizza come tale non ha diritto alla prestazione, in quanto l'assicuratore può, senza cadere in mora, non adempiere la sua prestazione verso la semplice esibizione o consegna del documento e pretendere invece dalla persona dell'esibitore del documento ulteriori prove relative alla pertinenza del diritto menzionato nel documento.

Ai sensi dell'ult. cpv. art. 1889, in caso di smarrimento, furto, distruzione della polizza all'ordine, si applicano le norme degli artt. 2016 e segg. relative all'ammortamento dei titoli all'ordine.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

749 Il contratto di assicurazione si forma sulla base di una proposta sottoscritta dall'assicurato, sperso sollecitata e redatta dagli agenti dell'imprenditore. L'assicuratore però, ricevuta la proposta, suole svolgere complesse o costose indagini per apprezzare la convenienza del rischio. Di fronte a ciò il proponente è tenuto a una maggiore serietà di determinazione (argomento dall'art. 1337 del c.c.); il che si risolve nel considerare la proposta come irrevocabile per tutto il tempo che il codice stabilisce (art. 1887 del c.c.), e che è quello strettamente necessario al compimento dello indagini sull'entità del rischio. Il contratto di assicurazione, anche secondo il nuovo codice richiede lo scritto ad probationern (art. 1888 del c.c., primo comma, in relazione all'art. 2745 del c.c.). Le polizze di assicurazione possono essere emesse cosi all'ordine come al portatore (art. 1889 del c.c.); ma esse non sono considerate come titoli di credito, parche i diritti che rappresentano non si scorporano dal rapporto giuridico da cui nascono, e quindi trovano sempre il loro contenuto nel rapporto medesimo. La creazione di polizze all'ordine o al portatore ha la scopo di consentire la cessione del credito verso l'assicuratore (art. 1889, primo comma), di attribuire al possessore una legittimazione all'esazione del credito cedutogli secondo le norme che valgono per i titoli di credito (art. 1889, secondo comma), di consentire la cessione del contratto con la sola trasmissione della polizza nel caso di alienazione della cosa assicurata (art. 1918 del c.c., quinto comma).

Massime relative all'art. 1888 Codice Civile

Cass. civ. n. 367/2005

Il rilascio della ricevuta di pagamento del premio non vale di per se solo a perfezionare il contratto di assicurazione, per il quale il requisito di forma è richiesto probationem essendo al riguardo necessario l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio, sostanziantesi in un'indagine di fatto rimessa al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità solamente in caso di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione ex art. 1362 e segg. c.c.

Cass. civ. n. 4005/2000

Poiché il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.), la ratifica di tale contratto deve risultare anch'essa da atti scritti. Pertanto con riferimento ad un contratto di coassicurazione stipulato da un coassicuratore che abbia dichiarato di agire in nome e per conto di altri coassicuratori, senza essere munito di procura, la ratifica, pur potendosi desumere da fatta concludentia e quindi non dovendo essere espressa, deve essere dimostrata attraverso atti scritti provenienti dai coassicuratori falsamente rappresentati.

Cass. civ. n. 1875/2000

Nel contratto di assicurazione la forma scritta è richiesta dalla legge ad probationem tantum. Ne consegue che, per determinare il contenuto oggettivo della polizza, il giudice può fare utilmente riferimento anche alle indicazioni contenute nelle «ricevute provvisorie» rilasciate, a fronte del pagamento del premio, dall'agente munito del potere di rappresentanza. (Nella specie, l'estensione della copertura assicurativa di un trasporto di merci per via marittima risultava estesa all'evento furto soltanto in base alla ricevuta provvisoria, mentre di tale rischio non era menzione nella polizza vera e propria. La S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha tassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la copertura assicurativa dell'evento furto, sulla base della omessa indicazione di esso nella polizza).

Cass. civ. n. 102/1999

Nel contratto di assicurazione l'onere della forma scritta ad probationem ex art. 1888 c.c. è rispettato quando l'assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio, nella quale si dica che l'assicurato medesimo ha ricevuto ed accettato le condizioni generali di polizza.

Cass. civ. n. 2653/1991

La clausola della polizza di assicurazione, che, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c. (deroga consentita dall'art. 1932 c.c.), preveda l'efficacia del rapporto sin dalla sua decorrenza, nonostante il mancato pagamento del premio, può essere stipulata dall'agente munito di potere rappresentativo (in difetto di una limitazione della procura, opponibile in quanto resa pubblica con le prescritte modalità), ed è soggetta, ai sensi dell'art. 1888 c.c., alla forma scritta solo ad probationem (con la conseguenziale ammissibilità della sua dimostrazione mediante confessione o giuramento).

Cass. civ. n. 2438/1984

La polizza costituisce il documento probatorio tipico (anche se non esclusivo) del contratto di assicurazione ed il suo rilascio, che forma oggetto di uno specifico obbligo dell'assicuratore (arti. 1888, comma secondo, c.c.), presuppone logicamente e giuridicamente l'accettazione della proposta dell'assicurato. Pertanto, nel giudizio intentato da quest'ultimo, la polizza integra un'idonea prova del contratto, anche quando risulti sottoscritto soltanto dall'assicuratore, in quanto documenta, in modo diretto, l'accettazione del medesimo e, in modo indiretto — assumendo al riguardo valore di riconoscimento — la precedente proposta dell'assicurato, mentre la quiescenza di pagamento del premio costituisce solo un ulteriore elemento confermativo del perfezionamento e dell'efficacia del contratto.

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ANDREA P. chiede
giovedì 20/12/2018 - Veneto
“Ho sottoscritto in data 17/11/2015 una proposta di Polizza UNIQA Previdenza.
Ho versato regolarmente il 1° premio annuo in data 18/11/2015.
Ho versato poi regolarmente il 2° premio annuale in data 21/11/2016, ed il 3° premio annuo in data 20/11/2017.

Nonostante la mia richiesta fatta all'assicuratore con cui ho sottoscritto la polizza non mi è mai stato inviato il contratto.
In mio possesso ho soltanto il Modulo di Proposta.


Su consiglio di un assicuratore ho chiesto in data 10/03/2018 il riscatto totale di quanto versato in assenza di Contratto di Assicurazione.
In risposta alla mia richiesta Uniqa ha risposto tramite raccomandata procedendo alla liquidazione del valore di riscatto calcolato in base ai loro parametri.
Nello specifico a fronte di 5400 € di premi da me versati in 3 anni ho percepito una liquidazione di poco inferiore ai 3000€.
In mancanza del Contratto di Polizza è legettimo calcolare il valore di riscatto in questo modo?

Ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile non è da parte mia legittimo richiedere la totalità del riscatto dei premi da me versati in quanto il Contratto non è da ritenersi sottoscritto correttamente da ambo le parti?

Cordiali Saluti
Andrea P.”
Consulenza legale i 31/12/2018
Ai sensi dell’art. 1888 del c.c., il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
Proprio in funzione di questo, l'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. Inoltre, l'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
La previsione della forma scritta, dunque, ha a che fare con la prova dell’esistenza e del contenuto del contratto - prova che, si ripete, va data necessariamente per iscritto - e non con l’esistenza e la validità del contratto.
Pertanto. non è corretto sostenere che il contratto non sarebbe stato “sottoscritto correttamente”, né si può parlare di “assenza” (o meglio, inesistenza) del contratto.
Anche il c.d. codice delle assicurazioni private, approvato con D. Lgs. n. 209/2005, si limita a precedere, all’art. 166, che “il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza”.
Dunque, non esiste nel nostro ordinamento una norma che preveda la nullità del contratto di assicurazione (nullità che potrebbe comportare l’obbligo per l’assicuratore di restituire i premi già versati, come invece previsto dall’art. 167 del cod. ass. priv.. per la diversa ipotesi di contratto concluso con impresa di assicurazione non autorizzata).
Quanto ai criteri di calcolo del valore di riscatto, non è possibile allo stato fornire una risposta. Proprio perché manca la conoscenza delle condizioni contrattuali. Infatti l’art. 1925 del c.c. stabilisce che siano le polizze di assicurazione a regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
In ogni caso, per fornire una risposta più completa ed esauriente, appare necessario conoscere il contenuto dell’unico documento che risulta essere stato sottoscritto, vale a dire quello che viene definito “modulo di proposta”.