Rimessa di cambiali e titoli. Presunzione salvo incasso
La norma sulla disciplina dei crediti verso terzi, immessi net conto, costituisce una estensione ed un miglioramento di quella già contenuta dal cod. di comm. per il caso di annotazione in conto corrente di un effetto di commercio o di altro titolo di credito. Nella sua formulazione attuale, la norma deriva dall'art. 361 del progetto del 1905 e dall'art. 424 del progetto del 194o.
Gli imbarazzi e le discussioni a cui diede luogo la norma contenuta nel codice di commercio sono note e basterà qui dame un breve cenno. La dottrina concordava nel ritenere che la annotazione di una cambiale o di altro titolo di credito nel conto fosse implicitamente subordinata alla clausola salvo incasso o salvo buon fine. La regola veniva collegata con il principio della unificazione delle rimesse pel contratto.
Secondo la dottrina, la riserva, presunta e sottintesa, si sarebbe fondata sulla presunzione di volontà, che il ricevente avesse inteso non già correre l'alea del non pagamento, ma bensì di subordinare all'evento del pagamento, cioè alla realizzazione del titolo, la sua ragione di debito verso il remittente. In sostanza veniva attribuito alla clausola la produzione di un effetto di provvisorietà dell'accreditamento dei titoli di credito e degli effetti di commercio inscritti come rimesse nel conto corrente. La provvisorietà si trasformava, invece, in stabiliti con la realizzazione o pagamento del credito, oppure dava luogo, in tutto od in parte, in caso di mancato pagamento all'eliminazione della rispettiva partita dal conto mediante l'operazione di storno o contro-annotazione, in base alla quale il credito veniva passato nella colonna dei debiti. La teoria dominante interpretava la provvisorietà dell'accreditamento come effetto di una condizione risolutiva tacita del negozio giuridico di rimessa. Si negava per altro che questa tacita condizione si potesse estendere ad ogni rimessa che consistesse nel trasferimento di un credito e particolarmente si discuteva sul fondamento giuridico di quell'effetto, se si trattasse di una condizione risolutiva oppure di una condizione solamente sospensiva. Tralasciando qui le diverse soluzioni profilate dalla teoria, si giungeva più di recente ad affermare che cosi come può essere stornata una rimessa per inefficacia del rapporto onde deriva, cosi subisce la medesima sorte la rimessa se da essa non discende un incasso effettivo per il correntista ricevente, al quale il terzo debitore non paga. Partendo dal richiamo del principio che l'annotazione in conto non implicasse rinuncia a far valere le ragioni da opporre contro il rapporto, e dal carattere di non costitutività, discendente dal contratto di conto corrente come contratto di sistemazione di rapporti, veniva considerata logica la conseguenza che dovessero cadere ed essere stornate tutte quelle rimesse, che pur inoppugnabili all'origine si dimostrassero viziate, in quanto non realizzabili, in futuro.
Individuandosi la finalità del rapporto in quello di compensazione dei debiti del remittente si affermava che la reversibilità di ogni annotazione a credito di rimesse informate da un vizio d'origine, anteriore all'annotazione o posteriore e successivo ad essa, fossero senz'altro stornabili dal conto. Per questa ragione la clausola a salvo incasso n veniva considerata come essenziale, non solo del conto corrente, ma di ogni sistemazione di rapporti, quale effetto di una condizione risolutiva tacita del mancato incasso. Da ciò si traeva la conclusione che si dovesse individuare la clausola stessa come correzione del conto, operante anche se l'altro correntista fosse fallito o dissestato.
Opzione tra storno ed esecuzione
La norma presente rappresenta un notevole ed utile miglioramento rispetto a quella corrispondente profilata nei progetti citati. Si diceva in quelli che l'iscrizione d'un credito verso terza persona, ove non fosse accompagnata da espressa riserva pel caso di insolvenza del debitore, dovesse intendersi come definitiva e a rischio del ricevente (art.361 progetto 1925 ; art. 424 comma 1 progetto 1940). Si ammetteva per altro l'effetto opposto ove si avesse la clausola a salvo incasso s espressa o sottintesa e il credito non fosse pagato. Conformemente alla generalità e alla diffusione della clausola salvo incasso, il legislatore ha qui sancito un rovesciamento delle posizioni, attribuendo il rischio per l'insolvenza del terzo a colui che rimette, invece che al ricevente. La norma attuale oltre che essere conforme al principio di indipendenza affermato per le diverse partite nel conto pur assoggettate ad un regolamento uniforme e ad un uniforme regime, corrisponde pienamente all'uso bancario, per il quale le banche non intendono assumere nei confronti dei propri correntisti ii rischio dell'insolvenza.
La presunzione fissata dall'articolo si estende indistintamente tanto ai crediti in generale verso i terzi quanto ai titoli di credito. Ed a proposito dei titoli di credito, per quanto niente emerga direttamente dalla norma in questione, occorre ritenere che il principio si debba applicare non solo per gli effetti di commercio appartenenti al portafoglio del rimettente e da questo girati al ricevente, ma anche per quelli di sua diretta emissione. L'estensione a questa ipotesi deve considerarsi come implicitamente discendente dallo spirito stesso della disciplina del contratto di conto corrente. La circostanza che il legislatore non abbia fatto alcuna distinzione tra crediti e cambiali, cosi come avveniva nei progetti a cui evidentemente si a ispirato, fa ritenere che il principio della presunzione della rimessa con la clausola salvo incasso, debba applicare tanto ai titoli cambiari in cui il remittente è obbligato di regresso, quanto per quelli c.d. finanziari, nei quali è l’obbligo diretto.
Diritti ed obblighi del ricevente
La duplice facoltà attribuita al correntista ricevente un credito verso il terzo fa perdere di importanza e di significato alla questione se la rimessa del credito debba essere intesa come assoggettata ad una condizione sospensiva oppure risolutiva. Le conseguenze tanto ad ammettere la prima che la seconda sono le medesime. Ma a parte ciò essendo sparito dalla disciplina del contratto ogni cenno ad un eventuale effetto di trasferimento di proprietà delle rimesse, nonché ogni considerazione del cosiddetto effetto novativo, non ha più significato parlare di trasferimento condizionale. Il legislatore anche qui si è ispirato al principio dell'ottenimento del risultato finale del contratto, a questa solo improntando la disciplina dei diversi atti e delle diverse operazioni intervenute durante il suo svolgimento.
Cosi si ha che è stato giustamente codificato il principio che la presunzione in questione va a vantaggio e non contro il ricevente e mira esclusivamente alla tutela dei suoi interessi e della sua posizione.
Si ha, infatti, che, ove il credito al momento della scadenza non sia stato soddisfatto, il ricevente ha il diritto di agire per la riscossione. Si ha qui il richiamo del principio contenuto nell'art. 22 della Legge cambiaria (R.. D. 14 del 1933 n. 1669). Ove egli si decida per questa via al che pub eventualmente essere tenuto per effetto di pattuizione esplicita col correntista rimettente, dovrà agire ed operare in modo che la sua azione erronea o negligente non venga a pregiudicare in modo alcuno quelle che sotto le ragioni del rimettente. Opererà in tal caso come un mandatario del rimettente e sarà tenuto alla responsabilità assoluta e piena per il perfetto adempimento del mandato stesso. L’ espressione “reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa” conferma quella conseguenza.
Ove, invece, niente sia stato in senso contrario stipulato tra le parti, il ricevente può invece preferire la via di eliminare la partita dal conto mediante l'operazione di storno, gravata, secondo le circostanze dall'addebitamento dei diritti di commissione, purché reintegri d ricevente nelle sue ragioni verso il terzo creditore. Dall'obbligo fatto al ricevente di reintegro del rimettente nelle ragioni verso il terzo, discenderà anche l'obbligo di agire tempestivamente nei riguardi del terzo per il verificarsi delle eventuali azioni di decadenza o di prescrizione che potranno colpire il titolo od il credito. A questo obbligo corrispondersi suo diritto al rimborso delle spese incontrate in favore del rimettente. L'influenza in proposito della disciplina cambiaria è evidente.
Diritto di opzione nel fallimento
Il diritto di opzione tra storno ed escussione per ottenere il credito spetta al ricevente in ogni caso), salva esplicita diversa, pattuizione. Il legislatore ha voluto, giustamente, che correntista ricevente possa far valere il suo diritto di eliminare la partita del conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro a creditore, e ciò, naturalmente, tanto nel caso che fosse obbligato, quanto in quello che a tale comportamento non fosse tenuto.