Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3309 del 27 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riferimento alla disciplina legale del contratto di agenzia, ove l'incarico di riscuotere crediti del preponente sia previsto fin dall'inizio nella convenzione regolatrice del rapporto, il compenso per tale attivitą deve presumersi compreso nella provvigione pattuita, la quale deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all'agente, mentre la medesima attivitą va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all'agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto all'originario contratto, a meno che non risulti accertata la volontą delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell'agente, lasci invariati quelli del preponente. 

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