Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21079 del 16 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rapporto di agenzia, poiché lo svolgimento da parte dell'agente di attivitą di incasso, per conto del preponente, dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, quando la facoltą e l'obbligo di riscuotere i crediti del preponente siano intervenuti nel corso del rapporto di agenzia, deve ritenersi che l'attivitą di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all'originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all'art. 2225 c.c..

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.