Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3983 del 28 novembre 1975

(2 massime)

(massima n. 1)

L'estinzione delle azioni derivanti dal contratto di trasporto nei confronti del vettore, ai sensi dell'art. 1698 c.c., è subordinata al verificarsi di tre presupposti: a) la riconsegna completa delle cose trasportate al destinatario nel luogo di destinazione; b) il ricevimento delle cose trasportate da parte del destinatario senza riserve; c) il pagamento di quanto dovuto al vettore. In particolare, il pagamento del prezzo deve essere totale, cioè deve essere pagato il prezzo pattuito per l'intero percorso, senza che possa distinguersi, ove ciò sia stato pattuito, tra parte del prezzo a carico del mittente per un tratto del percorso e parte del prezzo a carico del destinatario per il restante tratto del percorso, attribuendo rilevanza, al fine dell'estinzione delle azioni nei confronti del vettore, soltanto al pagamento della parte del prezzo a carico del destinatario.

(massima n. 2)

Ricorre l'ipotesi del contratto di trasporto cumulativo di cose quando più vettori si obbligano insieme verso il mittente, con un unico contratto (che può essere concluso contemporaneamente e contestualmente da tutti i vettori, ovvero può essere inizialmente concluso da uno o da alcuni soltanto dei vettori con successiva adesione degli altri), ad eseguire la prestazione di trasporto delle cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno di essi il trasporto per un tratto dell'intero percorso.

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