(1) Col contratto [1321] di trasporto il vettore (2) si obbliga, verso corrispettivo [2761] (3), a trasferire persone [1681] o cose (4) da un luogo a un altro [1683, 2951].
(1) Col contratto [1321] di trasporto il vettore (2) si obbliga, verso corrispettivo [2761] (3), a trasferire persone [1681] o cose (4) da un luogo a un altro [1683, 2951].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 18300/2003
Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è un contratto a favore di terzi tra mittente e vettore, in cui terzo beneficiario è il destinatario della merce, con la particolarità che il terzo può dichiarare di volerne profittare solo quando il trasporto sia avvenuto e le cose siano fisicamente dislocate nel luogo di destinazione; ne consegue che, fino al momento in cui il destinatario non chiede la consegna della merce al vettore (in tal modo implicitamente accettando che si trasferiscano in suo favore i diritti derivanti dal contratto), obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore è il solo mittente stipulante.Cass. civ. n. 12125/2003
Mentre nel contratto di trasporto il soggetto che riceve l'incarico si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, in quello di spedizione egli si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome proprio e per conto del mittente, il contratto di trasporto, con la conseguenza che, quando l'incaricato assuma su di sé detti rischi, a nulla rileva, ai fini della qualificazione del rapporto, ch'egli si avvalga, in tutto o in parte, dell'opera di altro soggetto, il quale assume soltanto la figura di subvettore. Nel caso di dubbio, ed in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, per determinare quale sia il tipo negoziale voluto dalle parti, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, pur non essendo lo stesso decisivo, richiedendo la presenza di elementi concorrenti.Cass. civ. n. 1994/1997
Per determinare se le parti abbiano inteso concludere un contratto di spedizione ovvero un contratto di trasporto, nel caso di dubbio, e in particolare quando il soggetto incaricato dal committente ai fini del trasporto di determinate merci a sua volta abbia concluso un contratto di trasporto con terzi, la predeterminazione di un compenso unitario può costituire un elemento indicativo della volontà di stipulare un contratto di trasporto, ma lo stesso non è decisivo e richiede la presenza di elementi concorrenti, dato che l'art. 1740, secondo comma, c.c. prevede che nel contratto di spedizione possa essere convenuta una somma globale unitaria a rimborso sia delle spese che dei compensi e tra questi ultimi è compresa anche la specifica retribuzione dello spedizioniere. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato, relativamente al capo in questione la sentenza impugnata che aveva ritenuto essere stato stipulato un contratto di «subspedizione», rilevando che, se non era stato del tutto adeguato l'esame del giudice di merito relativo al corrispettivo, tale difetto non poteva ritenersi decisivo, poiché gli altri elementi — quali il contenuto del poi concluso contratto di trasporto marittimo e le consultazioni intervenute in ordine alla scelta del vettore, ai costi, all'itinerario, ecc. — deponevano nel senso della stipulazione di un mero contratto di spedizione).Cass. civ. n. 5568/1991
La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell'esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato all'uopo l'incarico, il contratto di trasporto. Ne deriva che, mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha trasferito al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l'eventuale loro perdita o avaria, lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di concluderlo.Cass. civ. n. 10/1982
La partecipazione al trasporto di più vettori successivi può assumere diverse configurazioni giuridiche a seconda della posizione in cui ciascun vettore si colloca rispetto al rapporto inizialmente istituitosi con il mittente. In particolare:
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Il diritto dei contratti del trasporto si presenta al nuovo millennio con una rinnovata vitalità. La continua evoluzione del sistema richiede una riflessione approfondita sulle complesse questioni giuridiche che lo caratterizzano ed esige la definizione di un quadro completo ed approfondito dei temi di maggiore rilievo, in un ambito che sempre si arricchisce di nuove problematiche e nuovi significati. L'esigenza di analizzare i contratti del trasporto aereo, marittimo e terrestre e... (continua)
La nuova edizione presenta una trattazione completa e sistematica dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alla disciplina codicistica, puntualmente riletta alla luce degli orientamenti della dottrina e delle incessanti innovazioni legislative intervenute. Il coordinamento della trattazione giurisprudenziale e dottrinale del codice civile con quella delle norme complementari, operato sia attraverso un sistematico richiamo alla normativa correlata sia mediante appendici che contengono... (continua)
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Il contratto avente ad oggetto il trasferimento di persone da un luogo ad un altro per via marittima, è espressamente disciplinato sia dalle norme di diritto speciale vigenti sul piano del diritto interno (artt. 396-418 c. nav.), sia dalle disposizioni elaborate nel quadro della regolamentazione di diritto internazionale uniforme (Convenzione di Atene del 1974). Per quanto concerne la disciplina vigente in ambito nazionale, il codice della navigazione non offre alcuna definizione... (continua)
Gli oltre quarant'anni trascorsi dall'ultima edizione di questo volume del Commentario del Codice Civile a firma di Mario Iannuzzi hanno reso necessaria una radicale rivisitazione della materia oggetto della complessiva disciplina del contratto di trasporto contenuta nel Codice Civile. Ciò alla luce non solo dell'evoluzione della disciplina legislativa della materia, ma altresì dell'impatto che i mutamenti intervenuti sul piano tecnico ed organizzativo delle attività... (continua)
SOMMARIO
IL CONTRATTO DI TRASPORTO DI COSE: Antecedenti storici e criteri ispiratori della disciplina codicistica del contratto di trasporto di cose - L'EMERSIONE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DEL CONTRATTO D'AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO DI TERZI: Il contratto d'autotrasporto di merci per conto di terzi da sottotipo del trasporto a categoria giuridica autonoma - Parti e soggetti del contratto d'autotrasporto di merci per conto terzi - La forma del contratto d'autotrasporto di... (continua)