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Articolo 1663 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Denuncia dei difetti della materia

Dispositivo dell'art. 1663 Codice Civile

L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso(1) al committente dei difetti della materia da questo fornita(2), se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

Note

(1) Per verificare se l'avviso è pronto si deve avere riguardo al caso specifico ed eventualmente agli usi (art. 1 delle preleggi). In ogni caso, se il vizio emerge prima che i materiali siano usati il committente deve astenersi dall'adoperarli.
(2) Presupposti di applicazione della norma sono: che al momento della consegna della materia i vizi fossero occulti o non rilevabili con la diligenza ordinaria (1176 c.c.); che siano idonei a pregiudicare l'esecuzione dell'opera.

Ratio Legis

La norma è volta ad evitare che i vizi della materia possano ripercuotersi sull'opera finale senza che il committente possa cautelarsi.

Spiegazione dell'art. 1663 Codice Civile

Obbligo dell'appaltatore

L'articolo è chiaro e non ha bisogno di soverchie illustrazioni.
L'assuntore ha l'obbligo di denunciare i difetti della materia fornita dal committente, e deve sospendere la lavorazione se si accorge che questa, a causa di tali difetti, non può proseguire a regola d'arte. In difetto è passibile dei danni, principale fra questi l'obbligo di acquistare a sue spese, la materia fornitagli dal committente.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

476 Nelle ipotesi in cui la materia fornita dal committente si riveli difettosa, in guisa da compromettere la regolare esecuzione dell'opera, l'appaltatore è tenuto secondo l'articolo 540 a dare avviso dei difetti al committente.
E' ovvio che se questi deve rispondere delle conseguenze dannose dei difetti della materia da lui fornita, ciò non può eliminare l'obbligo dell'appaltatore di astenersi dall'impiegare nell'esecuzione dell'opera materiali difettosi. Se quindi omette di dare al committente l'avviso indicato dall'articolo 540, e invece impiega materiali difettosi, egli commette un illecito del quale deve necessariamente rispondere, salve le norme generali relative al concorso di colpe.

Massime relative all'art. 1663 Codice Civile

Cass. civ. n. 14220/2014

L'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, anche nel caso in cui questi ultimi, sebbene né difettosi né inadatti, richiedano tuttavia, per la loro corretta utilizzazione, l'osservanza di una particolare procedura, il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte.

Cass. civ. n. 12044/2010

In tema di appalto, se il difetto o l'inidoneità dei materiali forniti dal committente è tale da compromettere la regolare esecuzione dell'opera e viene scoperto quando questi non siano stati ancora del tutto impiegati, l'appaltatore, oltre a darne avviso al committente, ha l'obbligo di sospendere i lavori o, comunque, di non continuare ad utilizzare i materiali difettosi, essendo tenuto a proseguire comunque l'opera impiegando quei materiali soltanto se il committente non acconsenta a sostituirli ed insista per il loro impiego. 

Cass. civ. n. 470/2010

L'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità.

Cass. civ. n. 169/1996

In materia di appalto il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente non annullano l'autonomia dell'appaltatore che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nella esecuzione dell'appalto, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, e, perciò, a controllare, tra l'altro, la qualità del materiale impiegato rispondendo dei vizi di tale materiale anche quando questo è fornito dal committente o da produttore da questo indicato, a meno che non provi che il controllo richieda cognizioni tecniche che eccedevano i limiti della diligenza dovuta o che ha dato pronto avviso al committente della inadeguata qualità del materiale ricevuto.

Cass. civ. n. 10580/1994

L'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità.

Cass. civ. n. 1569/1987

La responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera (art. 1667 c.c.) non può essere aprioristicamente esclusa solo perché la materia sia stata fornita dal committente, in quanto l'art. 1663 c.c. fa obbligo all'appaltatore, quale tecnico dell'arte, di dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da costui fornita se essi si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne l'esecuzione. Tanto meno detta responsabilità può essere esclusa allorquando sia stato l'appaltatore, anche indirettamente, a fornire la materia e il committente si sia limitato a scegliere, tra vari tipi di materiale, tutti rientranti nella previsione contrattuale, quello da impiegare nella costruzione dell'opera a lui destinata.

Cass. civ. n. 3638/1979

Il disposto dell'art. 1663 c.c., secondo cui l'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questi fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione, si applica anche qualora l'appaltatore utilizzi le opere predisposte dal committente. Pertanto, l'appaltatore, che abbia accettato senza riserve le opere predette, risponde dei danni derivati da vizi o da inidoneità di tali opere, anche se non si sia reso conto dei vizi o dell'inidoneità delle opere, poiché, avendo un ampio margine di discrezionalità e di autonomia nel compimento della sua prestazione tecnica per conseguire il risultato, deve sopportare il rischio connaturale al rapporto obbligatorio instaurato, nel caso che l'attività produttiva non lo consegua.

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