Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1569 del 13 febbraio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera (art. 1667 c.c.) non può essere aprioristicamente esclusa solo perché la materia sia stata fornita dal committente, in quanto l'art. 1663 c.c. fa obbligo all'appaltatore, quale tecnico dell'arte, di dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da costui fornita se essi si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne l'esecuzione. Tanto meno detta responsabilità può essere esclusa allorquando sia stato l'appaltatore, anche indirettamente, a fornire la materia e il committente si sia limitato a scegliere, tra vari tipi di materiale, tutti rientranti nella previsione contrattuale, quello da impiegare nella costruzione dell'opera a lui destinata.

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