Cassazione civile Sez. II sentenza n. 169 del 10 gennaio 1996

(3 massime)

(massima n. 1)

Il principio che, salva inequivoca volontà contraria del committente, ricollega alla ricezione, senza riserve, della consegna dell'opera eseguita dall'appaltatore la presunzione di tacita accettazione, la quale, implicando rinuncia del committente al diritto di verifica, libera, ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore della garanzia per le difformità o i vizi riconoscibili o conosciuti, è applicabile anche ai rapporti di appalto nei quali sia previsto il collaudo, che, in senso proprio, si concreta nella dichiarazione del committente, coevo o successivo alla verifica, della conformità dell'opera ai patti contrattuali ed alle regole dell'arte, ma non si estende ai casi in cui il collaudo debba essere effettuato da un terzo ed ancora meno quando il collaudatore debba essere designato dalla P.A., perché la previsione di un siffatto collaudo si colloca in una prospettiva di garanzia degli interessi coinvolti dalla esecuzione dell'opera che è del tutto inconciliabile con la presunzione di unilaterale rinuncia al collaudo, sancita dall'art. 1665 c.c. con esclusivo riferimento ad un rapporto nel quale la verifica costituisce solo una facoltà (rinunciabile) del committente. (Nella specie si trattava di collaudo dovuto ad una clausola di rinvio alla disciplina degli appalti delle opere pubbliche, inserita in contratto di appalto per l'esecuzione di una costruzione, con contributo erariale, di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare ai soci di una cooperativa).

(massima n. 2)

In materia di appalto il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente non annullano l'autonomia dell'appaltatore che, salvo patto contrario, rimane conseguentemente tenuto a rispettare, nella esecuzione dell'appalto, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, e, perciò, a controllare, tra l'altro, la qualità del materiale impiegato rispondendo dei vizi di tale materiale anche quando questo è fornito dal committente o da produttore da questo indicato, a meno che non provi che il controllo richieda cognizioni tecniche che eccedevano i limiti della diligenza dovuta o che ha dato pronto avviso al committente della inadeguata qualità del materiale ricevuto.

(massima n. 3)

La responsabilità del costruttore per i vizi della cosa, siano questi riconducibili alla fattispecie regolata dall'art. 1669 c.c. o a quella dell'art. 1667 dello stesso codice, non può essere esclusa dall'errata esecuzione di interventi riparatori del committente o dei suoi aventi causa, tenuti a non aggravare le conseguenze del vizio e non a ripararlo.

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