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Articolo 1642 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Proprietā del bestiame consegnato

Dispositivo dell'art. 1642 Codice Civile

Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria [1645].

Ratio Legis

Anche tale norma (v. 1640 c.c.) si spiega considerando che se le scorte vengono consegnate avendo riguardo alla loro individualità la proprietà di esse rimane in capo al locatore; se, invece, vengono consegnate solo quale valore, questa passa all'affittuario.

Spiegazione dell'art. 1642 Codice Civile

Riconsegna del bestiame

L'affittuario che riceve il bestiame dal locatore, sebbene non divenga proprietario, ha su di esso un potere di disposizione. Tale potere non ha per oggetto il complesso, ma singoli elementi di questo e peraltro ad esso è correlativo l'obbligo della restituzione, in maniera che il tutto sia sempre rappresentato, salvo le depressioni derivanti da esigenze stagionali della coltura del fondo. In altri termini la universitas facti costituita dal bestiame consegnato all'affittuario conserva la sua individualità nonostante le graduali sostituzioni dei singoli capi.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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