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Articolo 1643 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rischio della perdita di bestiame

Dispositivo dell'art. 1643 Codice Civile

Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questo ha ricevuto(1), se non è stato diversamente pattuito [1637].

Note

(1) Poichè la norma non opera alcuna distinzione, l'affittuario sopporta il rischio a prescindere dal soggetto su cui ricada la colpa dell'evento (1218, 2043 c.c.).

Ratio Legis

Dal momento della consegna del bestiame l'affittuario ne ha la disponibilità: pertanto, è ragionevole che ne sopporti il rischio del perimento.

Spiegazione dell'art. 1643 Codice Civile

Eccezione al principio res perit domino

In eccezione al principio res perit domino suo, la perdita parziale o totale del bestiame ricade interamente sull'affittuario dal momento della consegna a quello della riconsegna. È irrilevante stabilire la causa di siffatta perdita, perché l'affittuario non risponde soltanto se essa avvenga per sua colpa, ma anche se essa sia conseguenza del caso fortuito.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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