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Articolo 1641 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Scorte vive

Dispositivo dell'art. 1641 Codice Civile

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salvi le norme corporative o(1) i patti diversi.

Note

(1) L'inciso "le norme corporative o" è da ritenersi implicitamente abrogato ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Ratio Legis

La natura stessa delle scorte vive ne legittima l'applicazione di una disciplina diversa da quella prevista per le scorte morte.

Spiegazione dell'art. 1641 Codice Civile

Riconsegna delle scorte vive

La disciplina della riconsegna delle scorte riguarda particolarmente bestiame da lavoro o da allevamento.
Il regolamento è soltanto dispositivo ed è quindi derogabile dalle parti.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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