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Articolo 1640 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Scorte morte

Dispositivo dell'art. 1640 Codice Civile

Le scorte morte(1) costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi(2).

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma, che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.

Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre [1645].

Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative o(3) le diverse pattuizioni delle parti.

Note

(1) Le scorte si distinguono in scorte morte fisse (ad esempio macchine o attrezzi) e circolanti (ad esempio sementi), e scorte vive (ad esempio il bestiame).
(2) Si tratta di un'obbligazione incombente sull'affittuario che, se inadempiuta, legittima la risoluzione del contratto (1453 c.c.).
(3) L'inciso "diverse disposizioni delle norme corporative o" è da ritenersi implicitamente abrogato ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che se le scorte vengono consegnate avendo riguardo ad esse nella propria individualità, la proprietà rimane a locatore, se, invece, vengono considerate solo un valore, ne diviene proprietario l'affittuario in quanto per il locatore rileva solo che venga riconsegnato tantundem eiusdem generis.

Spiegazione dell'art. 1640 Codice Civile

Disciplina della consegna e riconsegna delle scorte del fondo. Regolamento dispositivo

In questo e negli articoli successivi ricevono completa disciplina la consegna e la riconsegna delle scorte del fondo tra locatore e affittuario. L'art. 1640 riguarda le scorte morte che la legge distingue, a sua volta, in scorte morte fisse (macchinari e attrezzi) o circolanti (semi, concimi, foraggi e simili). Il locatore, nel consegnare le scorte all'affittuario, ha posto in essere un contratto accessorio, che non può definirsi di mutuo, come e stato talvolta ritenuto perché le scorte, contrariamente a quanto dispone l' art. 1814 del codice, non passano in proprietà dell'affittuario, il quale, al termine del contratto, quando fu determinata la specie, la qualità e la quantità, deve riconsegnare la stessa specie, quantità e quantità che ha ricevuto all'inizio e ciò anche quando ebbe luogo la stima. L'affittuario deve mantenere, nell'interesse del fondo e della produzione, quelle scorte che furono determinate nel contratto. Quando le scorte morte, come paglia, concime e così via, al termine dell'affitto, siano in quantità maggiore o minore di quella che venne consegnata all'affittuario, l'eccedenza o la deficienza dovrà essere regolata in danaro.

La riconsegna delle scorte, così come la regolamentazione delle eccedenze o deficienze deve essere fatta nei rapporti dell'affittuario con il locatore e non con il successivo affittuario. Se però durante l'affitto il fondo fosse stato venduto a terzi, la riconsegna delle scorte dovrà farsi al nuovo proprietario e se la vendita fosse stata eseguita a lotti, la restituzione dovrà essere fatta in proporzione dei diritti di ciascun acquirente.
La riconsegna deve avvenire alla fine dell'affitto e l'eccedenza o deficienza deve essere regolata in danaro secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. Il valore sarà desunto, se le cose da restituire avranno un prezzo di mercato, dai listini. In caso di dissenso sarà determinato dall'autorita giudiziaria.

Può darsi che, all'inizio dell'affitto, l'affittuario abbia depositato presso il locatore, la somma che rappresenti il valore delle scorte, confermando peraltro o non escludendo il proprio obbligo alla riconsegna. Neppure in questo caso la proprietà delle scorte passa all'affittuario, il quale ha inteso soltanto costituire una garanzia per la riconsegna. Naturalmente il locatore dovrà restituire il danaro, avendo esaurito la sua funzione di garanzia. Diversamente se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore. In questo caso l'affittuario ne acquista la proprietà e potrebbe allora riconoscersi nel contratto accessorio reativo alle scorte una ipotesi di mutuo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

439 Negli articoli 484 a 489 ho disciplinato la consegna e la riconsegna delle scorte, per l'ipotesi in cui manchino convenzioni o norme collettive: in esse resta assorbito l'articolo 1626 cod. civ. (467 del progetto del 1936).
Ho distinto l'ipotesi in cui esse siano state date all'affittuario con determinazione della qualità e quantità, dall'ipotesi in cui siano state consegnate con la sola determinazione del valore e senza indicazione della qualità e quantità. Nel primo caso, se pure sia intervenuta la stima, le scorte devono essere restituite al locatore nella stessa qualità e quantità; le eccedenze o le deficienze saranno conguagliate in danaro secondo il valore corrente al tempo della riconsegna e, se all'inizio della locazione l'affittuario aveva versato locatore il valore delle scorte, l'importo relativo deve essere da quest'ultimo ha restituito.
Nel secondo caso le scorte passano in proprietà dell' affittuario e questi alla fine della locazione deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura secondo il prezzo corrente al tempo della riconsegna o parte dell'uno e parte delle altre (art. 484).
Per integrare la disciplina delle scorte:
a) sulle tracce dell'art. 1688 cod. civ. (487 progetto del 1936), ho dichiarato che la stima non trasferisce all'affittuario la proprietà del bestiame consegnato (art. 486);
b) ho riprodotto qui l'art. 489 del progetto del 1936 stabilendo che l'affittuario può disporre di singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria;
c) ho riportato dalla soccida con l'affittuario l'articolo 1691 cod. civ. (491 del progetto del 1936) circa il rischio del bestiame consegnato secondo cui il letame deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo (art. 488).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

698 Negli articoli 1640 a 1645 al disciplina la consegna e la riconsegna delle scorte del fondo tra locatore e affittuario:scorte morte fisse (macchine e attrezzi) o circolanti (semi, concimi, foraggi e simili); scorte vive, come bestiame da lavoro o da allevamento. Il regolamento parte dalla situazione pattizia normale, che descrive e stima le scorte del fondo. Al riguardo questioni ardenti sorsero nel trascorso immediato dopo guerra circa l'interpretazione da darsi agli articoli 1687 e 1692 del codice civile del 1865 a proposito di riconsegna del bestiame. Secondo alcuni l'affittuario era debitore soltanto del valore risultante dalla stima iniziale; quindi il maggior valore dipendente dalla svalutazione monetaria doveva cedere a suo profitto. Altri invece, e più giustamente, sostenevano che oggetto del debito fosse, non già il valore del bestiame secondo la stima, ma il bestiame stesso, e se non proprio quei medesimi capi consegnati, altri a questi corrispondenti nel loro complesso. Questa seconda soluzione, confortata anche da numerosi responsi della Corte Suprema, è stata adottata nel nuovo codice. Oggetto di consegna e di riconsegna è adunque il bestiame nel suo complesso; li locatore rimane proprietario di questo e dei suoi elementi, pur concedendosi all'affittuario un potere dí disposizione. La stima, come in altri casi, non produce trasferimenti di proprietà, ma accollo di rischi al consegnatario. Il potere di disposizione dell'affittuario non ha per oggetto il complesso, ma singoli elementi di questo, e peraltro si accompagna al dovere di sostituzione, in maniera che il tutto sia sempre rappresentato, salve lo depressioni derivanti da esigenze stagionali della coltura del fondo. Se poi, per pattuizione corsa tra le parti, il debito dell'affittuario sia debito di valuta corrispondente al valore di stima, questo patto, non contrario ad alcun interesse pubblico, avrà il suo vigore. Allora si tratta di un ordinario debito pecuniario; e riprende impero il principio nominalistico che ne regola l'estinzione (art. 1277 del c.c., primo comma). Tuttavia anche in questo caso l'affittuario ha facoltà di liberarsi dando bestiame, da valutarsi secondo i prezzi correnti al tempo del rimborso (art. 1645 del c.c., terzo comma). Si è così assorbita la c. d. soccida di ferro, la quale non poteva essere considerata come un contratto a sè, risolvendosi in una situazione convenzionale, accessoria del contratto di affitto. Il regolamento suddetto è peraltro soltanto dispositivo; se è derogabile dalle parti, tanto più può essere derogato dalle norme corporative che disciplinano questo rapporto economico (affitto del fondi rustici), a termini dell'art. 12, n. 3, della legge 20 marzo 1930, n. 206 e dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Massime relative all'art. 1640 Codice Civile

Cass. civ. n. 2783/1971

Il debito nascente dalle scorte vive e morte č debito di valore e non di valuta, poiché il possessore delle stesse č tenuto a restituirle in natura ovvero in caso di impossibilitā, a versarne subito il controvalore od a farne offerta reale in caso di rifiuto.

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