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Articolo 1645 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Riconsegna del bestiame

Dispositivo dell'art. 1645 Codice Civile

Nel caso previsto dall'articolo 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di eguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in denaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.

Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'articolo 1640.

Sono salvi le disposizioni delle norme corporative(1) e i patti diversi.

Note

(1) L'espressione "le disposizioni delle norme corporative e" è da ritenersi implicitamente abrogata ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721."

Ratio Legis

La norma è conseguenza della previsione dell'art. art. 1642 del c.c. e prevede la possibilità di compensare le eventuali differenze di valore tra le scorte consegnate in dotazione e quelle rimanenti alla riconsegna.

Spiegazione dell'art. 1645 Codice Civile

Disciplina della riconsegna del bestiame

Se il bestiame consegnato all'affittuario è stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero ecc. a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità, contenute nei limiti in cui esse possono ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di ugual valore. V'è qui un richiamo al principio sancito nell'art. 1642 secondo il quale l'affittuario può bensì disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria ai bisogni della produzione.

Se per pattuizione corsa tra le parti il debito dell'affittuario sia debito di valuta corrispondente al valore di stima, questo patto, non contrario ad alcun interesse pubblico, avrà il suo peino vigore. Si tratta di un ordinario debito pecuniario e riprende impero il principio che ne regola l'estinzione ai sensi art. 1277 cod. civ.. Anche in questo caso, però, l'affittuario ha facoltà di liberarsi dando bestiame da valutarsi secondo i prezzi correnti al tempo del rimborso.

Nulla rileva che l'affittuario, all'inizio dell'affitto, abbia depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.
Egli sarà sempre tenuto alla restituzione, salvo riconsegna della somma depositata a titolo di garanzia del valore del bestiame, che avrà esaurito la sua funzione.

Le disposizioni di questo articolo sono derogabili dalle parti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

698 Negli articoli 1640 a 1645 al disciplina la consegna e la riconsegna delle scorte del fondo tra locatore e affittuario:scorte morte fisse (macchine e attrezzi) o circolanti (semi, concimi, foraggi e simili); scorte vive, come bestiame da lavoro o da allevamento. Il regolamento parte dalla situazione pattizia normale, che descrive e stima le scorte del fondo. Al riguardo questioni ardenti sorsero nel trascorso immediato dopo guerra circa l'interpretazione da darsi agli articoli 1687 e 1692 del codice civile del 1865 a proposito di riconsegna del bestiame. Secondo alcuni l'affittuario era debitore soltanto del valore risultante dalla stima iniziale; quindi il maggior valore dipendente dalla svalutazione monetaria doveva cedere a suo profitto. Altri invece, e più giustamente, sostenevano che oggetto del debito fosse, non già il valore del bestiame secondo la stima, ma il bestiame stesso, e se non proprio quei medesimi capi consegnati, altri a questi corrispondenti nel loro complesso. Questa seconda soluzione, confortata anche da numerosi responsi della Corte Suprema, è stata adottata nel nuovo codice. Oggetto di consegna e di riconsegna è adunque il bestiame nel suo complesso; li locatore rimane proprietario di questo e dei suoi elementi, pur concedendosi all'affittuario un potere dí disposizione. La stima, come in altri casi, non produce trasferimenti di proprietà, ma accollo di rischi al consegnatario. Il potere di disposizione dell'affittuario non ha per oggetto il complesso, ma singoli elementi di questo, e peraltro si accompagna al dovere di sostituzione, in maniera che il tutto sia sempre rappresentato, salve lo depressioni derivanti da esigenze stagionali della coltura del fondo. Se poi, per pattuizione corsa tra le parti, il debito dell'affittuario sia debito di valuta corrispondente al valore di stima, questo patto, non contrario ad alcun interesse pubblico, avrà il suo vigore. Allora si tratta di un ordinario debito pecuniario; e riprende impero il principio nominalistico che ne regola l'estinzione (art. 1277 del c.c., primo comma). Tuttavia anche in questo caso l'affittuario ha facoltà di liberarsi dando bestiame, da valutarsi secondo i prezzi correnti al tempo del rimborso (art. 1645 del c.c., terzo comma). Si è così assorbita la c. d. soccida di ferro, la quale non poteva essere considerata come un contratto a sè, risolvendosi in una situazione convenzionale, accessoria del contratto di affitto. Il regolamento suddetto è peraltro soltanto dispositivo; se è derogabile dalle parti, tanto più può essere derogato dalle norme corporative che disciplinano questo rapporto economico (affitto del fondi rustici), a termini dell'art. 12, n. 3, della legge 20 marzo 1930, n. 206 e dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

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