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Articolo 1625 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione

Dispositivo dell'art. 1625 Codice Civile

(1)Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario, deve osservare la disposizione dell'articolo 1616 [1603].

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso(2).

Note

(1) La norma è di scarsissima applicazione giurisprudenziale (vedi anche art. 1603 c.c.).
(2) Si vedano gli articoli 4 e 58, L. 3 maggio 1982, n. 203.

Ratio Legis

La norma è volta a garantire all'affittuario un termine congruo per l'intimazione della licenza per l'ipotesi in cui le parti abbiano pattuito il diritto a favore del terzo acquirente del bene di sciogliere il contratto di affitto.

Spiegazione dell'art. 1625 Codice Civile

Clausola di scioglimento per il caso di alienazione

Nella locazione in genere se è stato convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che voglia avvalersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso.

Non può stabilirsi a priori quando un termine possa dirsi congruo, ma occorrerà valutare caso per caso quanto tempo occorrerà all'affittuario per concludere un nuovo affitto. Il termine è invece stabilito dalla legge quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico: in questo caso il termine di preavviso dovrà essere di mesi sei e la licenza non avrà effetto che alla fine dell'annata agraria in corso alla scadenza del termine di preavviso.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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