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Articolo 1570 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rinvio

Dispositivo dell'art. 1570 Codice Civile

Si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni(1).

Note

(1) Ad esempio, quelle dettate in tema di garanzia per i vizi nella vendita (1490 ss. c.c.).

Ratio Legis

La norma si spiega proprio in considerazione del fatto che nella somministrazione le singole prestrazioni possono appartenere ad un dato tipo contrattuale.

Spiegazione dell'art. 1570 Codice Civile

Rinvio ad altre disposizioni

Il contratto di somministrazione, pur presentando una sua autonoma fisionomia, ha contenuto generico relativamente alla natura delle prestazioni (di cose) che ne possono formare l'oggetto. Risulta così, nella struttura del contratto, una zona in bianco, che deve essere completata dalle parti con riferimento sostanziale ad altri contratti. Non che la somministrazione si riduca con ciò ad uno schema o a una sovrapposizione d'insieme per altri contratti giuridici, che mantengano, pur nello speciale funzionamento coordinatore, la loro autonomia. Laddove, per l'accennata unitaria organica fisionomia impressa dalla legge alla somministrazione, in modo da elevarla di per se stessa ad una figura tipica contrattuale, i singoli contratti richiamati subiscono, nell'attrazione, trasformazioni profonde, come elementi di una compagine maggiore che li assorbe e vi sovrasta. Restano, tuttavia notevoli margini nei quali detti contratti richiamati sono ancora individuabili, e come tali possono, almeno in parte, è con opportuni adattamenti, obbedire alle proprie regole.

Si spiega così il principio generale di rinvio posto nell'articolo in esame. La somministrazione, a seconda del contratto assunto come elemento determinatore della propria direzione, può presentare diversi tipi: somministrazione per vendita o per locazione, per uso, per consumo, ecc. Ed allora, a seconda di questo suo atteggiamento potrà farsi ricorso alle norme di tali singoli contratti per integrarne il regime normativo nelle parti in cui la regolamentazione unitaria non dispone.
Sono soprattutto le disposizioni relative alla vendita che potranno essere utilizzate: a proposito, ad es., della garanzia per i vizi e difetti delle cose fornite, dei modi indiretti di determinazione del prezzo, degli obblighi particolari delle parti, nelle assunte vesti di venditore e compratore, rispetto alle vane prestazioni. E, specialmente, possono essere utilizzate le regole proprie alla vendita a consegne ripartite.

Anche agli altri regimi contrattuali tipici si può far ricorso, come alla locazione, all'appalto, al comodato.
Ma sempre tenendo presenti gli elementi distintivi, ben fermi, fra cotali negozi e la somministrazione, nonché il processo trasformativo che comunque deriva dall'assorbimento: per cui mentre talune regole risulteranno inattuabili, contrastanti con l'assunta diversa forma contrattuale, altre dovranno essere opportunamente adeguate, intese nel loro spirito anziché nella rigidità dell'espressione letterale, dettata in base ad altri presupposti e per altri fini.
Resta così lasciato un largo margine alla elaborazione giurisprudenziale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1570 Codice Civile

Cass. civ. n. 14330/2000

In tema di contratto di somministrazione, la disciplina dei vizi delle cose somministrate da consumare (nel caso di specie il caffè) è quella prevista dal codice per la vendita, stante il rinvio posto dall'art. 1570 c.c. È quindi applicabile, per l'operatività della garanzia per i vizi, l'art. 1495 c.c. con l'onere della denunzia dei vizi entro cinque giorni.

Cass. civ. n. 2842/1998

Le norme sulle garanzie per i vizi sulla cosa, dettate in tema di contratto di compravendita, sono compatibili con la disciplina della somministrazione di cose da consumare e per esse vale il rinvio contenuto nell'art. 1370 c.c.

Nel contratto di somministrazione il somministrato può contestare forniture diverse da quelle per cui gli è richiesto l'adempimento, sia in via di azione - domanda riconvenzionale - sia in via di eccezione, ma accertare se si tratta delle medesime o di altre è compito del giudice del merito.

Poiché le prestazioni continuative di merci possono configurare un contratto di somministrazione, nel caso di vizi o difetti di cose da consumare e non da godere, per la domanda o l'eccezione di riduzione del prezzo - ovvero di compensazione con quello dovuto per altre - la normativa applicabile, per il rinvio effettuato dall'art. 1570 c.c., è quella della vendita, perché le prestazioni possono considerarsi separatamente, e quindi quella contenuta negli artt. 1492, 1494 e 1495 c.c., mentre se la domanda è di risoluzione, si applica la norma di cui all'art. 1564 c.c. - secondo la quale l'inadempimento deve avere una notevole importanza e deve esser tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti - in deroga all'art. 1455 c.c., e gli effetti sono quelli disciplinati dall'art. 1458, primo comma, c.c. e non dall'art. 1493 c.c.

Cass. civ. n. 3205/1974

A mente dell'art. 1570 c.c., anche al contratto di somministrazione è applicabile la norma di cui all'art. 1510, secondo comma c.c., secondo cui, nella vendita di cose mobili da piazza a piazza, l'obbligo della consegna è adempiuto mediante la rimessa della merce al vettore o allo spedizioniere, salvo che ricorrano particolari ipotesi, nelle quali l'intento negoziale possa realizzarsi soltanto con l'effettiva attribuzione al somministrato del possesso materiale delle singole cose. Pertanto, nel caso di un contratto di somministrazione di cose mobili ad una società italiana da parte di una ditta straniera, il quale preveda che la merce sia rimessa al vettore in un porto estero, è da ritenere; ai sensi del citato art. 1510 c.c. che la consegna debba essere eseguita all'estero e che, pertanto, in ordine alla controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento di tale contratto, non sussista il criterio di collegamento consistente nell'eseguibilità in Italia di detta obbligazione, idoneo a radicare, a norma dell'art. 4 n. 2 c.p.c., la giurisdizione del giudice italiano. Qualora un contratto di somministrazione, concluso tra una ditta estera ed una società italiana, preveda che l'obbligazione del pagamento del prezzo debba essere soddisfatta mediante un'apertura irrevocabile di credito da parte di una banca sita in paese straniero, è da ritenere che tale obbligazione deve essere adempiuta all'estero e che, pertanto, in ordine alla controversia attinente alla risoluzione del suddetto contratto, non ricorra il criterio di collegamento consistente nella eseguibilità in Italia della cennata obbligazione di pagamento, idonea a radicare, ai sensi dell'art. 4 c.p.c. la giurisdizione del giudice italiano.

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relative all'articolo 1570 Codice Civile

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Mariano A. chiede
martedì 15/05/2018 - Lombardia
“Mi riallaccio al quesito precedente Q201821151 nel quale chiedevo lumi circa la validità o meno dell’addendum menzionato nella revoca della disdetta.
L’ addendum di riferimento era frutto di accordi presi appositamente nella sede AIGNER di Monaco tra il nostro AD ed il responsabile dell’uff. Amministrativo e l’AD della società di AIGNER, in quella sede ci era stato rilasciato un prospetto (non firmato) dove venivano precisati i termini dell’accordo che comprendeva i seguenti elementi :
- Nessun pagamento di affitto
- Contributo al 50 % di una commessa assunta da noi
- Una percentuale sugli utili per AIGNER partendo da importi fatturati superiori a 15.000 euro, al di sotto di questo importo avremmo tenuto l’intero ricavo come riconoscimento della conduzione del punto vendita.
Oltre il prospetto, alcune email del Direttore amministrativo confermano l’esistenza dell’accordo.
Oggi AIGNER nega ogni accordo preso verbalmente, ma il loro comportamento è incongruente, ad esempio, da febbraio, data di start dell’accordo verbale, non ci hanno chiesto mai pagamento degli affitti mensili, ma usano quest’ arma (pagamento affitti arretrati) come ricatto per impedirci di far valere la disdetta e poter lasciare la gestione del negozio.
La scadenza della disdetta era prevista per il 17/04/2018, due giorni prima AIGNER ha mandato un suo dipendente, ha per l’ennesima volta confermato verbalmente l’accordo, ma il 19 hanno inviato una email dicendo che il nuovo accordo prevedeva il pagamento dell’affitto al 50% ossia 9000 ivato, e la commessa a nostro carico. Lo stesso giorno della email abbiamo tentato la riconsegna delle chiavi del locale al loro dipendente, in presenza di un testimone, il dipendente sentitosi con l’ AD ha rifiutato la consegna delle chiavi. A quel punto il nostro avv.to si è messo in comunicazione con il loro legale al quale ha comunicato la nostra volontà di restituire il locale, Il loro legale verbalmente ha annunciato che l’AD sarebbe stato d’accordo a non far pagare l’affitto ma con la commessa a nostro carico, il nostro legale ha chiesto di formalizzare l’accordo, ma da quel giorno nessuno si è più fatto sentire nonostante i solleciti.
Le due domande sono le seguenti :
1) Ammesso che la revoca abbia perso la sua validità grazie alla condizione espressa non rispettata, la scadenza del termine disdetta prevista per il 17/04/2018 è ampiamente superata non per nostra volontà ma per richiesta di AIGNER con false promesse di accettazione accordo come quello preso a suo tempo a Monaco, Dovendo riconsegnare le chiavi tramite ufficiale giudiziario, potrebbero rivalersi sul fatto che il termine del 17/04 è già trascorso e noi abbiamo tacitamente accettato di rimanere nella conduzione rendendo vana la disdetta ?
2) Il contratto di sublocazione prevedeva il pagamento dell ‘ affitto ad AIGNER da dicembre a maggio per un importo di 9000 euro mensili ivati e da maggio in poi di 18.000 euro mensili. Dopo il pagamento delle prime due mensilità, dato che il negozio non era retributivo, abbiamo presentato disdetta, ma con gli accordi di Monaco, su richiesta dell’AD di AIGNER abbiamo presentato subito dopo, la revoca condizionata.
Da quel momento AIGNER non ci ha chiesto più il pagamento degli affitti.
Ora, dato che non hanno ancora onorato gli accordi con un addendum scritto e firmato, se noi dovessimo far valere la disdetta, vorrei sapere se loro possono pretendere gli arretrati di marzo 9000 euro e aprile 18.000 euro.
Alla base di tutto c’è un gioco di menzogne e di ricatti disonesti fatti per prendere tempo e far decorre i termini della disdetta.”
Consulenza legale i 23/05/2018
In merito al primo quesito, quando termina una locazione sorge per il conduttore l’obbligo di restituire l’immobile locato. Per perfezionare la riconsegna della cosa locata non è sufficiente la mera messa a disposizione delle chiavi dell’immobile.
In una recente sentenza, la Cassazione ha stabilito che "l’obbligo di riconsegnare la cosa locata al locatore (art. [[n1570cc]] c.c.) non si esaurisce in una semplice messa a disposizione delle chiavi ma richiede, per il suo esatto adempimento, un’attività consistente in una incondizionata restituzione del bene e, dunque, in una effettiva immissione dell’immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1887).
Se il proprietario si rifiuta di lasciare che il conduttore riconsegni l’immobile, il conduttore deve cautelarsi per evitare, poi, azioni a suo carico oppure richieste di risarcimento del danno.
La Cassazione ha anche specificato che "qualora non possa attuarsi la concreta e comprovata cooperazione del locatore, si rende necessaria, al fine della liberazione degli obblighi connessi alla mancata restituzione, un’offerta fatta a norma dell’art. [[n1216cc]] c.c., con onere della prova circa lo svolgimento di detta legale attività, a carico del conduttore" (Cass. 8616/06).
Dunque, se il proprietario si rifiuta di riprendere l’immobile, il conduttore deve intimargli la restituzione.

Alla luce di quanto detto, pertanto, se si è proceduto con l’intimazione di consegnare l’immobile, nulla potrà essere eccepito dal locatore.
Nel caso di specie, inoltre, è comprovato che il conduttore si è adoperato in tutti i modi per consegnare le chiavi al locatore ed immettere l’immobile nella disponibilità di quest’ultimo, il quale, invece, si è rifiutato più volte di riceverlo.

Quanto al pagamento dei canoni di locazione riteniamo che se si fa valere la disdetta, il conduttore è comunque tenuto a pagare i canoni concordati con l’iniziale contratto di locazione fino alla efficacia della disdetta medesima. In tal caso, infatti, non hanno valore alcuno le intese raggiunte nell’addendum (mai sottoscritto) che avrebbero sostituito le clausole contrattuali del contratto di locazione.