Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2842 del 17 marzo 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

Le norme sulle garanzie per i vizi sulla cosa, dettate in tema di contratto di compravendita, sono compatibili con la disciplina della somministrazione di cose da consumare e per esse vale il rinvio contenuto nell'art. 1370 c.c.

(massima n. 2)

Nel contratto di somministrazione il somministrato può contestare forniture diverse da quelle per cui gli è richiesto l'adempimento, sia in via di azione - domanda riconvenzionale - sia in via di eccezione, ma accertare se si tratta delle medesime o di altre è compito del giudice del merito.

(massima n. 3)

Poiché le prestazioni continuative di merci possono configurare un contratto di somministrazione, nel caso di vizi o difetti di cose da consumare e non da godere, per la domanda o l'eccezione di riduzione del prezzo - ovvero di compensazione con quello dovuto per altre - la normativa applicabile, per il rinvio effettuato dall'art. 1570 c.c., è quella della vendita, perché le prestazioni possono considerarsi separatamente, e quindi quella contenuta negli artt. 1492, 1494 e 1495 c.c., mentre se la domanda è di risoluzione, si applica la norma di cui all'art. 1564 c.c. - secondo la quale l'inadempimento deve avere una notevole importanza e deve esser tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti - in deroga all'art. 1455 c.c., e gli effetti sono quelli disciplinati dall'art. 1458, primo comma, c.c. e non dall'art. 1493 c.c.

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