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Articolo 1569 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Contratto a tempo indeterminato

Dispositivo dell'art. 1569 Codice Civile

Se la durata della somministrazione non è stabilita(1), ciascuna delle parti può recedere dal contratto [1373], dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione(2).

Note

(1) Se il contratto è a termine la parte può recedere solo per giusta causa.
(2) La parte ha diritto al risarcimento (1223 c.c.) se il recesso manca del preavviso o se questo non è congruo.

Ratio Legis

Il legislatore prevede la norma come espressione del principio per cui una parte non può rimanere vincolata all'infinito ad un dato rapporto contrattuale.

Spiegazione dell'art. 1569 Codice Civile

Contratto a tempo indeterminato. Recesso

Il contratto di somministrazione ha, in genere, durata predeterminata. Specialmente nelle forniture periodiche, a prezzi uniformi prestabiliti, le parti hanno interesse a circoscriverne l'operativita entro un determinato ciclo, che corrisponda alla intensità o modo di essere delle rispettive organizzazioni, e che possa far presupporre il mantenimento pressoché inalterato delle condizioni del mercato. Con date consegne il rapporto viene così naturalmente ad esaurirsi, salvo a potersi rinnovare a condizioni nuove adeguate ai tempi ed ai bisogni.
Può tuttavia accadere che la durata del contratto sia lasciata indeterminata, la qual cosa può apparire anche naturale, necessaria in alcune forniture, come in quelle per consumo (acqua potabile, gas, luce elettrica) in cui la somministrazione si risolve in una messa a disposizione della cosa nella casa stessa del somministrando, per soddisfarne bisogni di carattere continuativo che si prolungano indeterminatamente nel tempo.
Ma, anche qui, la natura del rapporto esige che la cessazione non possa essere operata in tronco, ad arbitrio di una sola delle parti: laddove l'organizzazione del somministrante deve essere messa in grado di provvedere altrimenti per il collocamento della propria produzione, senza interruzioni o parentesi che ne pregiudichino l'andamento economico-aziendale e il somministrando, d'altro canto, deve esser messo in grado di provvedersi altrove del necessario o di attrezzarsi direttamente per il soddisfacimento adeguato delle proprie esigenze.
Si giustifica pertanto pienamente — e risponde ad una costante pratica commerciale — la prescrizione di un congruo preavviso da darsi dall'una parte all'altra ai fini della risoluzione.

Il termine può essere stabilito dalle stesse parti nel contratto, la qual cosa avviene specialmente nelle forniture ricollegate all'esercizio di un pubblico servizio (acqua, luce ecc.), laddove, pur nella continuità indeterminata della fornitura, questa è minutamente regolata in ogni particolare funzionale, ivi compreso quello dei termini di disdetta.
Altrimenti soccorreranno i termini di uso, come generalmente praticati nella piazza per rapporti analoghi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1569 Codice Civile

Cass. civ. n. 6864/1983

Il contratto di somministrazione, nel quale sia predeterminata la quantità di merce da fornire, non può essere considerato a tempo indeterminato con facoltà delle parti di recedere ad nutum (art. 1569 c.c.) — potendo il termine di durata, che è determinabile anche per relationem, considerarsi insito nell'esaurimento della fornitura per la quantità predeterminata.

Cass. civ. n. 1496/1977

Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato ciascuna delle parti può dimostrare, per facta concludentia, la volontà di recedere dal rapporto in corso, salvo per il giudice il potere di stabilire in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione, il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia.

Cass. civ. n. 4228/1976

A norma dell'art. 1569 c.c., non è necessario, per poter considerare il contratto di somministrazione a tempo determinato e, quindi, per escludere il diritto di ciascuna delle parti al recesso ad nutum, che la durata del contratto sia stata determinata in modo espresso, potendo, invece, i contraenti fissare il termine di durata per relationem con riferimento ad un certo avvenimento che dovrà in seguito verificarsi.

Cass. civ. n. 1794/1972

L'obbligo stabilito dall'art. 1569 c.c. in materia di somministrazione, di non recedere senza congruo preavviso, non può essere esteso ad una concessione gratuita di presa d'acqua fatta, senza alcuna determinazione di durata, a mero titolo di cortesia, giacché una siffatta concessione è caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità.

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