Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14330 del 2 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto di somministrazione, la disciplina dei vizi delle cose somministrate da consumare (nel caso di specie il caffè) è quella prevista dal codice per la vendita, stante il rinvio posto dall'art. 1570 c.c. È quindi applicabile, per l'operatività della garanzia per i vizi, l'art. 1495 c.c. con l'onere della denunzia dei vizi entro cinque giorni.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.