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Articolo 1564 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Risoluzione del contratto

Dispositivo dell'art. 1564 Codice Civile

In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti [1453; 1455](1)(2).

Note

(1) L'importanza della fiducia si spiega considerando che si tratta di un contratto intuitus personae.
(2) Le parti possono anche stabilire diversamente. Se la risoluzione riguarda singole prestazioni, come nel caso di mancata consegna di un bene e mancato pagamento di quel prezzo, opera la disciplina generale (1453 c.c.) e, quindi, si risolvono le singole prestazioni. In ogni caso, la risoluzione non ha effetto retroattivo (1458 c.c.).

Ratio Legis

Poichè il contratto ha causa unica, anche un singolo inadempimento può giustificare la risoluzione. Tuttavia, in applicazione del principio di buona fede (1175 c.c.), è necessario che esso abbia un certo rilievo (v. 1455 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1564 Codice Civile

Inadempienze

Dispone infatti l'art. 1564 che, per lo spiegamento di effetti risolutivi nell'ulteriore sviluppo del rapporto in caso di inadempimenti relativi a singole prestazioni, oltre all' importanza o gravità intrinseca obiettiva dell'inadempimento, occorre che questo sia tale da menomare la fiducia nell' esattezza dei successivi adempimenti.
Ciò vuol dire che, in materia di somministrazione, l'inadempienza, per essere veramente risolutiva sulla struttura organica del rapporto, deve essere tale da scuotere alla base quello che dovrebbe esserne il naturale fondamento: la fiducia, cioè nella regolarità e continuità delle prestazioni, per cui le parti possano attendere con tranquillità e sicurezza l'ulteriore fedele svolgimento del rapporto conforme alle proprie aspettative e bisogni. Occorre, cioè qualche cosa di estrinseco all'inadempienza in se stessa, riguardante uno stato patologico presumibilmente permanente dell'azienda, tale da far fondatamente dubitare circa la sua capacità ulteriore di adempimento.
Questo stato patologico si fa generalmente consistere nello stato di insolvibilità particolarmente a riguardo del somministrante, per cui gli verrà meno il credito, linfa indispensabile di ogni organizzazione produttiva, onde presumesi che egli non sarà in grado di provvedere alle altre consegne.
Trattasi, peraltro, di un requisito che non si richiede nel regolare le inadempienze degli altri contratti.


Risoluzione

Quali possano essere le inadempienze delle due parti nel contratto di somministrazione, non è il caso di prospettare specificamente, dopo che si è già detto della funzione e della finalità della contrattazione, nonché dei principali obblighi del somministrante e del somministrato. Oltre alla quantità e qualità delle cose a somministrarsi, assume importanza essenziale la puntualità delle consegne, nell'interesse di entrambe le parti; e per converso, quanto al somministrato le inadempienze riguarderanno l'esatto e puntuale pagamento del prezzo.
Ma, oltre a queste configurazioni essenziali, altre ne possono immaginarsi, tenuto soprattutto conto del carattere generico del rapporto, adattabile a varie obiettivazioni, configurabili a loro volta secondo lo schema di contratti diversi, per cui potranno riprodursi, nel quadro della somministrazione, le caratteristiche inadempienze di altri contratti affini, con quei particolari atteggiamenti che derivano dal loro operare in un rapporto unitario organico.
E per tutte le inadempienze — comprese quelle relative al termine — varrà la regola comune che per dar diritto alla domanda di risoluzione del contratto debbano, isolatamente o per virtù di insieme, presentare una notevole gravità ed inoltre rivelare lo stato patologico dell'azienda, per cui venga meno l'elemento della fiducia.
Ove ciò ricorra si avrà la risoluzione con ripercussione su tutta l'economia ulteriore del rapporto, e con gli effetti noti di diritto comune.

Ove invece l'inadempienza non presenti questi caratteri, i suoi effetti resteranno circoscritti attorno alla singola prestazione alla quale l'inadempienza si riferisce. Nel senso di legittimare, ad es. per il somministrato l'acquisto in danaro, sul mercato, al prezzo corrente e la domanda di risarcimento verso il somministrante; ed inversamente, per il somministrante, la vendita in danno, per collocare le cose apprestate e risarcirsi delle spese incontrate, salvo anche in questo caso l'azione del risarcimento contro il somministrato — relativamente sempre a quella singola prestazione — mentre per tutt'altro il rapporto continua a svolgersi; ma trattasi, come e evidente, di una configurazione più teorica che reale, in quanto non può immaginarsi la continuazione operativa di un complesso fiduciario rapporto quale è la somministrazione quando sia complicata da contestazioni e pretese risarcitorie anche rispetto ad una prestazione singola, inserita come è questa, necessariamente, nell' economia dell'insieme.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1564 Codice Civile

Cass. civ. n. 7187/2022

In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a un contratto di fornitura di acciaio con consegne ripartite, aveva accertato la mancanza di qualità di una parte del materiale consegnato e ritenuto grave l'inadempimento in base a quel quantitativo di merce, anziché all'intera fornitura, peraltro senza considerare che l'acquirente aveva mostrato di tollerare il difetto, avendo richiesto, dopo la contestazione della difformità, la consegna dell'ulteriore materiale).

Cass. civ. n. 22666/2009

In tema di procedimento monitorio, nel caso in cui una parte abbia ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, a titolo di corrispettivo in forza di contratto di somministrazione, e la parte ingiunta proponga opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per l'altrui inadempimento, non si versa in tema di risoluzione del contratto ex art. 1564 c.c., ma di eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., con la conseguenza che grava sull'opposto l'onere di provare il proprio esatto adempimento.

Cass. civ. n. 2842/1998

Nel contratto di somministrazione il somministrato può contestare forniture diverse da quelle per cui gli è richiesto l'adempimento, sia in via di azione - domanda riconvenzionale - sia in via di eccezione, ma accertare se si tratta delle medesime o di altre è compito del giudice del merito.

Cass. civ. n. 5144/1997

Nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno (e tenuto alla esecuzione della propria prestazione secondo buonafede), l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione prevista nella specifica clausola contrattuale di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi) espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del negozio.

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