Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravitą, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a un contratto di fornitura di acciaio con consegne ripartite, aveva accertato la mancanza di qualitą di una parte del materiale consegnato e ritenuto grave l'inadempimento in base a quel quantitativo di merce, anziché all'intera fornitura, peraltro senza considerare che l'acquirente aveva mostrato di tollerare il difetto, avendo richiesto, dopo la contestazione della difformitą, la consegna dell'ulteriore materiale).

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