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Articolo 1565 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sospensione della somministrazione

Dispositivo dell'art. 1565 Codice Civile

Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità [1455], il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto [1459] senza dare congruo preavviso [1460, 1845](1)(2).

Note

(1) La congruità dipende dalla natura della prestazione: non è tale il termine che, comunque, impedisca al somministrato di procurarsi altrove e senza ritardo la prestazione.
(2) La norma è un'estensione del principio inadimplenti non est adimplendum (v. 1460 c.c.): infatti la sospensione è giustificata anche da un inadempimento non grave.

Ratio Legis

Il potere di autotuela concesso al somministrante rappresenta un punto di equilibrio tra la necessità di evitare che un minimo inadempimento determini risoluzione (1564, 1175 c.c.) ed il suo bisogno di cautelarsi dal rischio di subire perdite economiche.

Spiegazione dell'art. 1565 Codice Civile

Sospensione della somministrazione

Data l'organicità del rapporto si giustifica — ma insieme appare come un' incoerenza rispetto alla disposizione che pre­cede, mentre comunque ne appare ingiustificato il riferimento ad una sola delle due parti del contratto — la disposizione dell'art. 1565, per cui il somministrante, anche di fronte ad una singola e non grave inadempienza — nel pagamento del prezzo — del somministrato, può sospendere senz'altro l'esecuzione della somministrazione, salvo a doverne dare congruo preavviso al somministrato nei casi più lievi, quando l'inadempienza del medesimo sia di tenue entità.

Giustificata in quanto — tenuto conto della natura organica del rapporto — ogni inadempienza non può non ripercuotersi sulla sua generale economia, influendo sullo svolgimento delle prestazioni ulteriori; e, sotto l'aspetto dei principi generali, in quanto la sospensione delle prestazioni opera come un' autotutela preventiva per evitare il maggior danno di altre future inadempienze. Trattasi, in sostanza, di un'applicazione del principio generale inadimplenti non est adimplendum, codificato nell'art. 1460, per cui, nei contratti corrispettivi, l'inadempienza dell'un contraente legittima il rifiuto dell'altro ad adempiere la propria obbligazione; principio ispiratore, in tema di vendita, degli articoli 1481, 1482, e che qui assume solo un atteggiamento particolare, cautelativo, atteso il carattere periodico o continuativo del rapporto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1565 Codice Civile

Cass. civ. n. 25731/2015

La clausola del contratto di somministrazione di energia elettrica, che abilita la sospensione della fornitura in caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta, integra una specificazione pattizia dell'art. 1565 c.c., consentendo al somministrante di opporre all'utente inadempiente l'"exceptio inadimplenti contractus"; detta sospensione, legittima finché l'utente non adempia, se attuata quando questi abbia pagato il suo debito integra "a contrario" un inadempimento del somministrante e lo obbliga al risarcimento del danno, salva la prova dell'inimputabilità a sé di tale inadempimento, ovvero dell'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento, la quale deve perciò dipendere da causa estranea al somministrante ed alla sua organizzazione.

Cass. civ. n. 9624/1997

Il contratto di utenza telefonica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione e pertanto la clausola contrattuale che prevede la facoltà del somministrante di sospendere la fornitura nel caso di ritardato pagamento anche di una sola bolletta rappresenta una specificazione contrattuale dell'art. 1565 c.c. (del quale amplia l'ambito a favore del somministrante) e costituisce quindi una reazione all'inadempimento dell'utente cui viene opposta l'exceptio inadimplenti contractos; ne consegue che la sospensione della fornitura è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento. La mancata conoscenza del pagamento da parte dello specifico ufficio addetto alla sospensione e riattivazione del servizio, essendo un fatto interno alla società e non dipendente dall'utente, non esclude l'obbligazione risarcitoria se non sia fornita la prova che essa dipende da causa estranea alla società e alla sua organizzazione.

Cass. civ. n. 10620/1990

Con riguardo a contratto di somministrazione (nella specie, di energia elettrica), la facoltà del somministrante di sospendere le proprie prestazioni, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi alle previste scadenze, ai sensi degli artt. 1460 e 1565 c.c., deve essere riconosciuta anche se il somministrato abbia chiesto ed ottenuto l'ammissione all'amministrazione controllata, e pure dopo il decreto che disponga questa ammissione, considerato che tale procedura, i cui effetti si producono a partire da detto decreto, priva il creditore della possibilità di esperire azioni esecutive individuali, ma non gli toglie il menzionato strumento di autotutela, a preservazione dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto, e che al somministrato, peraltro, anche dopo quel decreto, non è precluso il pagamento dei pregressi debiti, previa autorizzazione del giudice delegato, in quanto sia indirizzato al risanamento dell'impresa nell'interesse della massa.

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