Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1740 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Diritti dello spedizioniere

Dispositivo dell'art. 1740 Codice Civile

La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione(1).

Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria [2951]

Note

(1) Cioè del luogo in cui lo spedizioniere stipula con il terzo il contratto di trasporto (1737, 1678).

Ratio Legis

Poichè la spedizione è contratto naturalmente oneroso (1733), il legislatore detta una norma per stabilire la misura del compenso dovuto per il caso in cui le parti non la stabiliscano, al fine di evitare la nullità del contratto (1418).
Il secondo comma, invece, detta alcuni criteri per liquidare allo spedizioniere le spese sostenute, ciò al fine di prevenire possibili controversie sul punto.

Spiegazione dell'art. 1740 Codice Civile

La misura della retribuzione dello spedizioniere

Il primo comma dell'art.1740 corrisponde all'art. 1733 sulla misura della provvigione per il commissionario. La retribuzione può essere convenzionalmente stabilita; in mancanza di convenzione si determina secondo le tariffe professionali; in mancanza di tariffe secondo gli usi. Conformemente all'indirizzo seguito dagli artt. 1733 e 1736 si dà la preferenza agli usi del luogo in cui si fa la spedizione su quelli del luogo ove risiede il committente, allo scopo di estendere alla spedizione i principi della tutela del lavoro (art. 2099).


I rimborsi e i compensi per le prestazioni accessorie

Il secondo comma dell'art. 1740 si ricollega all'art. 1720 circa i rimborsi dovuti al mandatario e all'art. 1713 sull'obbligo del mandatario del rendiconto.
Lo spedizioniere deve giustificare documentalmente le anticipazioni fatte e le prestazioni accessorie per cui domanda i compensi: sulla base dei documenti giustificativi il committente esegue i rimborsi e paga i compensi.

La dimostrazione tuttavia non occorre quando i rimborsi e i compensi sono determinati in una somma globale unitaria, rimanendo sempre escluso che da tale determinazione unitaria, anche se vi è compresa la provvigione, si possa dedurre che il rapporto di spedizione si trasformi in quello di trasporto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!