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Articolo 1733 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Misura della provvigione

Dispositivo dell'art. 1733 Codice Civile

La misura della provvigione(1) spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare(2). In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità [1709](3).

Note

(1) Non rientrano nel concetto di provvigione, in base al combinato disposto con l'art. 1720 del c.c., le spese che il commissionario sostiene.
(2) Si tratta delle tariffe professionali (v. 1709, 1740 c.c.).
(3) La commissione è, quindi, un contratto naturalmente oneroso. Il compenso, la provvigione, consiste in una percentuale sul volume di affari realizzato.

Ratio Legis

Poichè si tratta di un elemento essenziale del contratto, il legislatore ne detta l'apposita disciplina, ad evitare che possa configurarsi una nullità (1418 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1733 Codice Civile

I mezzi necessari per l'esecuzione della commissione

Il committente salvo patto contrario è tenuto a somministrare al commissionario i mezzi necessari per l'esecuzione della cormmissione e deve adempiere le obbligazioni che il commissionario ha assunto in proprio nome nell'esecuzione del rapporto (art. 1719). Se il commissionario non domanda anticipazioni, il committente deve rimborsarlo di quelle fatte, con gl'interessi legali dal giorno in cui le ha fatte.


Il compenso del commissionario. Come si determina

Il commissionario ha diritto al pagamento del compenso costituito di regola da una percentuale sugli affari, che dicesi provvigione.
La misura del compenso se non è stabilita di accordo si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. Si è data la prevalenza agli usi del luogo del compimento dell'affare su quelli del luogo in cui risiede il committente per estendere alla commissione i principi della tutela del lavoro a norma dell'art. 2099.

In mancanza degli usi la misura della provvigione è stabilita dal giudice secondo equità. Era questa la soluzione che la dottrina e la giurisprudenza adottavano anche sotto l'impero del codice di commercio, escludendo, come anche ora devesi escludere, che quando la misura della provvigione è concordata fra le parti il giudice potesse variarla perché esagerata o inadeguata.


Gli altri diritti del commissionario

Il commissionario non risponde dell'esecuzione dell'affare da parte del terzo salvo il patto o l'uso dello star del credere. Ha diritto quindi alla provvigione anche nel caso di insolvibilità del terzo e di risoluzione o annullamento dell'acquisto o della vendita, salvo patto contrario.
Il committente deve risarcire al commissionario i danni da questo subiti per l'esecuzione del rapporto (art. 1720, comma 2°).
Il commissionario ha il diritto di prededuzione sui crediti pecuniari sorti dagli acquisti e dalle vendite conclusi con precedenza sul committente e sui creditori di questo (art. 1721). Al commissionario compete altresì il privilegio sulle cose del committente che egli detiene per l'esecuzione della commissione (art. 2761, comma 2°). Il privilegio garantisce anticipazioni, spese, interessi e provvigione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1733 Codice Civile

Cass. civ. n. 986/2007

Il contratto di commissione ha natura onerosa e pertanto le somme versate dal committente al commissionario si presumono imputate a titolo di provvigione, nella misura in cui questa è stabilita dalle parti, dagli usi o dalle tariffe; sicché, spetta al commissionario che sostenga che le somme percepite in misura maggiore rispetto alla percentuale stabilita siano da attribuirsi a spese sostenute, fornire la prova delle singole voci di spesa. 

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