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Articolo 1741 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Spedizioniere vettore

Dispositivo dell'art. 1741 Codice Civile

Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto [1678] in tutto o in parte(1), ha gli obblighi e i diritti del vettore(2).

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696(3).

Note

(1) Lo spedizioniere assume la qualità di vettore quando garantisce il risultato finale del trasporto, cioè la consegna della merce nel luogo ed al destinatario pattuito (1678 c.c.), cui non è tenuto in qualità di spedizioniere. L'assunzione può essere originaria o sopravvenuta alla spedizione: nel primo caso si tratta, in realtà, solo di un vettore sin dall'inizio.
(2) La norma disciplina la c.d. entrata nel contratto dello spedizioniere. Secondo la tesi prevalente, in tal caso lo spedizioniere accumula tale veste e quella di vettore e si configura un caso di contratto con sè stesso (1735, 1395 c.c.), regolato dalla relativa disciplina: pertanto, lo spedizioniere-vettore avrà diritto al compenso in base ad entrambi tali contratti.
(3) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 30-bis, comma 1, lettera d), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

Ratio Legis

La norma si giustifica considerando che l'entrata dello spedizioniere nel contratto comporta l'assunzione, da parte di questi, della duplice qualità di spedizioniere e di vettore.

Spiegazione dell'art. 1741 Codice Civile

Lo spedizioniere e il vettore. Caratteri distintivi

Si sono accennati nel commento all'art. 1737 i caratteri differenziali tra il contratto di spedizione e quello di trasporto. Gli stessi criteri valgono per distinguere lo spedizioniere dal vettore.
Il primo conclude il contratto di trasporto; il secondo trasferisce le cose da luogo a luogo trasportandole o facendole trasportare.
Lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto e risponde solo dell'inadempimento dell'obbligo di concluderlo; il vettore non esaurisce i suoi obblighi se non ha trasferito, assumendo i rischi connessi al trasporto, le cose consegnategli. Va segnalato, tuttavia, che a partire dalla riforma della norma in esame operata con il D.L. 6 novembre 2021, n. 152,viene estesa allo spedizioniere-vettore la limitazione di responsabilità riconosciuta al vettore, nell'ottica di apportare maggiore chiarezza alla disciplina normativa e di incrementare l'efficienza della logistica.

Lo spedizioniere e il vettore sono imprenditori (art. 2082 e segg.). La loro impresa è soggetta a registrazione a norma dell'art. 2195, che pone al n. 3 tra le imprese commerciali quelle esercenti un'attività di trasporto per terra, per acqua e per aria e al n. 5 quelle che esercitano attività ausiliaria alle altre espressamente indicate.


La figura dello spedizioniere-vettore

L'art. 1741 contempla la figura dello spedizioniere-vettore, la quale si ha quando lo spedizioniere assume con mezzi propri o di altri l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte. Lo spedizioniere non perde la sua qualità e conseguentemente conserva tutti i diritti e gli obblighi relativi, compreso il diritto alla provvigione; assume nello stesso tempo gli obblighi e acquista i diritti del vettore.
Si verifica sostanzialmente una situazione analoga a quella dell'entrata del commissionario nel contratto (art. 1735).
Dopodiché è chiaro che non si ha la figura dello spedizioniere vettore quando lo spedizioniere assume originariamente l'esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui. In questo caso vi è soltanto il vettore e si applicano le regole del trasporto.

Similmente lo spedizioniere rimane tale se concludendo il contratto di trasporto assume anche la responsabilità dell'esecuzione di esso. Si applica l'art. 1715 che prevede l'assunzione convenzionale da parte del mandatario dell'adempimento delle obbligazioni delle persone con le quali egli contratta. Lo spedizioniere non si trasforma in vettore se si obbliga con lo «star del credere»: si applica l'art. 1736 e lo spedizioniere ha diritto a un compenso speciale o a una maggiore provvigione.

L'entrata dello spedizioniere nel contratto deve avvenire con le garanzie stabilite dall'art. 1735 a favore del committente. Per la commissione è decisivo il prezzo di borsa o di mercato dei titoli, delle divise o delle merci; per il trasporto sono decisive le tariffe. Queste per altro hanno carattere normativo e vincolano il vettore in relazione all'obbligo che gl'incombe (art. 1679) della parità di trattamento a tutti coloro che usano del mezzo di trasporto alle medesime condizioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1741 Codice Civile

Cass. civ. n. 26504/2022

Al fine di integrare la fattispecie della cd. "spedizione-trasporto" ex art. 1741 c.c. - con conseguente acquisizione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi e della responsabilità del vettore - assume rilevanza qualificante la circostanza che lo spedizioniere abbia ritirato presso il mittente l'oggetto spedito, perché tale attività implica il trasferimento di cose da un luogo all'altro e, cioè, la prestazione tipica che è oggetto dell'obbligazione del vettore ex art. 1678 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, per escludere la responsabilità contrattuale dello spedizioniere, aveva ritenuto che il ritiro presso il mittente del plico - contenente la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, dalla quale il mittente era stato escluso a causa della ritardata consegna - costituisse una semplice "operazione accessoria" ex art. 1737 c.c.).

Cass. civ. n. 14089/2014

Lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 cod. civ. ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo. L'accertamento di tale rapporto si risolve in una indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, che non può essere soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, la quale è titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, ma non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

Cass. civ. n. 3468/1999

L'art. 1741 c.c. non sottrae lo spedizioniere vettore alla disciplina del contratto di spedizione, ma gli riconosce anche i diritti e gli obblighi del vettore, in relazione a quelle fasi della sua attività riconducibili al trasporto in senso stretto.

Cass. civ. n. 7556/1997

Affinché lo spedizioniere, che normalmente è obbligato a concludere con altri in nome proprio e per conto di colui che gli ha conferito l'incarico, il contratto di trasporto, acquisti la veste di spedizioniere-vettore a norma dell'art. 1741 c.c., è necessario che esso assuma l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri altrui, versò un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale dell'operazione complessiva. L'accertamento della avvenuta assunzione delle obbligazioni del vettore da parte dello spedizioniere si risolve in un'indagine circa il contenuto dell'intento negoziale, affidata esclusivamente al giudice di merito, ed incensurabile se sorretta da adeguata motivazione. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che, al fine di escludere la ricorrenza della fattispecie di cui al citato art. 1741 c.c., il giudice di merito avesse correttamente valorizzato il mancato rilascio da parte dello spedizioniere di documenti di trasporto, atteso che il rilascio degli stessi, sebbene non essenziale al perfezionamento del relativo contratto, è tuttavia elemento significativo della sua conclusione, e che altrettanto corretta fosse la ritenuta compatibilità della previsione di un compenso forfettario per lo spedizioniere con la fattispecie della spedizione pura, attesa la possibilità offerta dall'art. 1740 c.c. di convenire preventivamente in una somma unitaria globale il rimborso delle spese e i compensi spettanti allo spedizioniere, comprensivi della provvigione).

Cass. civ. n. 7795/1986

La figura dello spedizioniere-vettore, prevista dall'art. 1741 c.c., è ravvisabile soltanto quando un soggetto assuma nei confronti del committente l'unitaria obbligazione dell'esecuzione, in piena autonomia, del trasporto della merce, con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo commisurato al rischio normale inerente al risultato finale della prestazione complessiva. Non ricorre, pertanto, la suddetta ipotesi qualora lo spedizioniere stipuli con un terzo il contratto di trasporto in nome proprio ma per conto del mandante, il quale impartisca istruzioni relative alla scelta del mezzo, della via e delle modalità di trasporto della merce, con la conseguente esclusione (anche se implicita) della responsabilità personale e diretta dello spedizioniere per l'esecuzione del trasporto. 

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