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Articolo 1738 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Revoca

Dispositivo dell'art. 1738 Codice Civile

Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto [1678] col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione(1), rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute(2) e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata [1685](3).

Note

(1) Anche in tal caso si tratta di una ipotesi di recesso unilaterale, che si perfeziona quando la dichiarazione del mittente giunge a conoscenza dello spedizioniere (1723, 1734 c.c.).
(2) Di tutte le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico.
(3) Anche tale rimborso si atteggia quale indennizzo da atto lecito.

Ratio Legis

Poichè la spedizione è un tipo particolare di mandato (1737 c.c.), la norma, analogamente a quanto accade in tema di commissione (v. 1734 c.c.), è espressione particolare della regola prevista, in generale, per il mandato (1723, 1722 c.c.). Il recesso previsto deve essere esercitato prima che il contratto di trasporto sia concluso, questo sia perchè una volta concluso anche il mandato è adempiuto, sia per la tutela tel terzo vettore.

Spiegazione dell'art. 1738 Codice Civile

Forma del contratto

Il contratto di commissione è consensuale. Si perfeziona, indipendentemente dalla consegna delle cose da trasportare, quando a norma dell'art. 1326 tra le parti si è raggiunto l'accordo sulle cose che debbono essere spedite, sul luogo di destinazione e sul corrispettivo dell'opera che presta lo spedizioniere.


Facoltà del mittente di revocare l'ordine di spedizione

Poiché il contratto, come si è detto a proposito dell'articolo precedente, è una commissione qualificata dall'oggetto, vale per esso il principio generale della revocabilità dell'incarico secondo le disposizioni dettate per il mandato dagli articoli 1722 e segg. fino a quando l'affare non è concluso. L'art. 1738 inoltre riproduce per la spedizione la norma posta dall'art. 1734 per la commissione.
Il mittente finché lo spedizioniere non ha concluso il contratto di trasporto col vettore può revocare l'ordine di spedizione o modificarlo.
È tutelata come per il commissionario la condizione dello spedizioniere in aderenza al principio che ogni lavoro deve essere retribuito. Il mittente revocando l'ordine deve rimborsare allo spedizioniere le spese sostenute e corrispondergli un equo compenso per l'attività prestata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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