Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16868 del 28 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore dą luogo ad un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi, ma tra il viaggiatore e l'intermediario che faccia constare tale sua qualitą nei documenti di viaggio sorge anche un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza. Pertanto il viaggiatore č tenuto, ex art. 1719 c.c. a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e qualora l'agente, in forza di questo rapporto, assuma l'obbligo verso l'organizzatore del pagamento del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio, il viaggiatore č tenuto a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per tali pagamenti.

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