Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1118 del 4 aprile 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mandatario, in attuazione del mandato, spesso si viene a trovare nel possesso di beni che a lui non appartengono, sia che si tratti dei beni fornitigli dal mandante per rendere possibile l'esecuzione del mandato, sia che si tratti di beni acquistati per conto del mandante o speditigli da terzi per conto dello stesso. In tali casi č innegabile l'obbligo della custodia, che non solo non contrasta con la disciplina generale del mandato, ma che anzi trova proprio in essa il suo fondamento.

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