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Articolo 1557 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Impossibilitā di restituzione

Dispositivo dell'art. 1557 Codice Civile

Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [1218, 1288, 1463](1).

Note

(1) L'ipotesi cui si riferisce la norma è quella in cui i beni siano ancora nella disponibilità dell'acquirente, che non li ha ancora venduti ad un terzo. Poichè questi non ne è divenuto proprietario (v. 1158 c.c.), la norma realizza un'inversione della regola res perit domino.

Ratio Legis

La norma si giustifica considerando che l'acquirente, sebbene non ancora proprietario (v. 1558 c.c.), ha la disponibilità materiale delle cose e, quindi, anche il potere di custodirle.

Spiegazione dell'art. 1557 Codice Civile

Passaggio dei rischi

In questo articolo, sotto il profilo — apparentemente limitato —di regolare la facoltà di restituzione in caso di deterioramento o di perdita delle cose affidate, viene in realtà regolata tutta l' importante materia del passaggio dei rischi.
Il legislatore ha voluto orientare tale disciplina sul tipo della compravendita, se pure con atteggiamenti propri.
Vero è che nel contratto estimatorio la proprietà non passa nell' accipiens se non dopo e per effetto del pagamento del prezzo, ma ciò non contrasta con i principi della compravendita, laddove, in caso di vendita con patto di riservato dominio - come potrebbe essere appunto il profilo di sfondo del contratto estimatorio - il differimento del momento traslativo non impedisce che i rischi della cosa vengano assunti dal compratore sin dal momento della consegna (art. 1523). E, d'altra parte, un tale accollo dei rischi appare come un' applicazione, nel caso particolare, del principio generale per cui nella consegna di cose mobili la stima preventiva importa passaggio di ogni responsabilità nell'accipiens, a malgrado che non avvenga il passaggio di proprietà, e con estensione anche al fortuito. Così per il comodato di cose stimate (art. 1806), per la consegna delle scorte vive e morte nei contratti agrari (articoli 1640-1643) ecc.


Responsabilità dell'affidatario

Passaggio, dunque, pieno e incondizionato di ogni rischio delle cose consegnate all'affidatario, nel senso che egli risponde rigorosamente del prezzo convenuto (di stima) sempre quando, per qualunque causa anche a lui non imputabile, non possa restituire le cose nelle condizioni del ricevimento.

Le cose, cioè, devono essere restituite, non soltanto con rigore di quan­tità, ma integre, incorruptae, rispondendo il consegnatario, per il solo fatto del receptum previa stima, sia del deterioramento, che — a maggior ragione — del perimento. E ne risponde anche quando l'uno o l'altro siano avvenuti per effetto di fortuito o di forza maggiore, o per qualunque causa incolpevole a lui non imputabile. Responsabilità obiettiva, pertanto, per cui l'affidante non deve che esercitare il controllo finale sulle cose restituite, e il consegnatario non potrebbe addurre alcuna prova a sua liberazione. Solo dell'usura naturale, del normale invecchiamento per giacenze prolungate in magazzino, non dovrebbe rispondere l'accipiens, trattandosi di fenomeno superiore ad ogni dovere di custodia, e non intaccandosi il principio della integrità della restituzione. Ma ad ovviare all'inconveniente si provvede in generale con l'adeguamento del termine a quello normale di conservazione delle cose, affinché al momento della restituzione possano rappresentare ancora un utile per il proprietario.
E, d'altra parte, il contratto ha generalmente per oggetto cose — libri, gioielli — non soggette a naturale deperimento che non sia quello inerente al mutabile gusto del pubblico, alla moda, al livello della cultura, al qual riguardo il tempo può influire. Ma non trattasi di deperimento vero e proprio, sebbene di svalutazione economica, indipendente dalla integrità della cosa. E frequentemente vi si provvede con patti speciali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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