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Articolo 1288 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Impossibilitā di una delle prestazioni

Dispositivo dell'art. 1288 Codice Civile

L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione [1174, 1346](1), o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1256](2).

Note

(1) Si tratta di impossibilità originaria della prestazione, che può essere giuridica, come nel caso che vanga compravenduto un bene non commerciabile, o materiale, come nel caso in cui venga dedotto a prestazione di dare un bene inesistente in natura.
(2) La concentrazione non dipende da una scelta ma opera ex lege.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando la ragione stessa di esistere delle obbligazioni alternative, cioè quella di favorire i rapporti tra le parti: pertanto, se una delle prestazioni rimane possibile, deve essere eseguita.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

596 L'impossibilità di eseguire tutte le prestazioni poste in alternativa è ovvio che debba condurre alla liberazione del debitore. Ma il debitore può essere in colpa riguardo ad una di esse. L'effetto di questa colpa era previsto dal codice precedente con riguardo soltanto all'ipotesi in cui la scelta spetta al debitore; il nuovo codice regola anche il caso in cui la scelta spetta al creditore. Quando la concentrazione deve avvenire ad opera del debitore, se l'impossibilità colpisce una delle prestazioni dovute deve esser dato l'equivalente della prestazione divenuta impossibile per ultima (art. 1290 del c.c., prima parte); in modo che in tal caso si esonera il debitore dalla responsabilità per la colpa nell'impossibilità concernente la prima prestazione, dato che egli poteva eseguire l'una o l'altra a suo arbitrio. Se invece la scelta spetta al creditore, il medesimo principio non può essere applicato, perchè il creditore soltanto è arbitro della convenienza di esigere l'una o l'altra delle prestazioni dedotte; perciò si stabilisce che questo diritto di scelta si trasferisce sull'obbligazione del debitore di prestare l'equivalente delle cose perite, e il creditore può pretendere quindi, a suo arbitrio, il valore di una qualsiasi delle prestazioni che avrebbe potuto ottenere. Se diviene impossibile una sola delle due prestazioni, si produce l'estinzione dell'obbligazione esclusivamente nei seguanti casi: quando vi è colpa del creditore e la scelta spettava al debitore, se questi non preferisce eseguire l'altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni (art. 1289 del c.c., primo comma); quando e in colpa il creditore e la scelta spettava a lui, se egli non preferisce esigere l'altra prestazione e risarcire il danno (art. 1289 del c.c., secondo comma). In altri casi invece. l'impossibilità di eseguire una delle due prestazioni dedotte in obbligazione semplifica l'obbligazione stessa: così quando v'è una impossibilità giuridica (una delle due prestazioni non può formare oggetto di obbligazione: art. 1288 del c.c.) e, per l'ipotesi di impossibilità materiale, se questa impossibilità non è imputabile ad alcuna delle parti (art. 1288 del c.c.), o, quand'anche fosse imputabile al debitore, se la scelta spetta al debitore stesso (art. 1289 del c.c., primo comma). Si è considerato infine il caso in cui la scelta spetta al creditore, e dell'impossibilità concernente una delle due prestazioni debba rispondere il debitore; per questa ipotesi il secondo comma dell'art. 1289 del c.c. dà al creditore il diritto di domandare l'altra prestazione o di esigere il risarcimento del danno.

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