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Sezione IV - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della vendita di ereditą

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
678 La vendita di eredità è stata disciplinata negli articoli 1542 a 1547, con i quali si sono svolte più chiaramente le disposizioni contenute nel complesso art. 1545 del codice precedente e si è aggiunta qualche norma di una certa rilevanza. Così si è prescritta la forma della scrittura (art. 1543 del c.c.), anche se il complesso ereditario non contenga beni immobili, e ciò per l'importanza dell'atto e per le conseguenze che ne derivano a carico del compratore. Questi risponde di diritto dei debiti ereditari in solido col venditore (art. 1546 del c.c.): si stabilisce la trasmissione in blocco del diritti e dei debiti ereditari al compratore perchè, in via dispositiva, si è ritenuto di dovere considerare l'eredità come un complesso inscindibile di attività e passività, anche quando forma oggetto di trasmissione per atto tra vivi (articoli 1545, 1546, 1547). Gli elementi che costituiscono il complesso possono così essere disgregati dalla volontà del contraenti, ma questa non è necessaria per comporli ad unità, quando il complesso è trasferito.