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Articolo 1547 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Altre forme di alienazione di ereditā

Dispositivo dell'art. 1547 Codice Civile

Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso(1).

Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'articolo 797(2).

Note

(1) Si tratta delle fattispecie in cui il trasferimento si realizza con una fattispecie diversa, come, ad esempio, nei casi di permuta (1552 c.c.) o transazione (1965 c.c.).
(2) Si ritiene comunque che il compratore risponda in solido con l'alienante dei debiti erditari (v. 1546 c.c.).

Ratio Legis

Il primo comma detta una norma di chiusura e con funzione supplettiva mentre nel secondo comma la garanzia dell'alienante è regolata in modo meno gravoso per questi, proprio in considerazione della natura non onerosa del trasferimento.

Spiegazione dell'art. 1547 Codice Civile

Altre forme di alienazione di eredità a titolo oneroso

Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'art. 797 cod. civ..
Le disposizioni scritte per la vendita dell'eredità (essendo la vendita la forma più usuale di alienazione) si applicano anche alle altre forme di alienazione di eredità a titolo oneroso quale ad esempio: il conferimento di un'eredità in una società commerciale (può esser conveniente se l'eredità ha per oggetto quasi esclusivamente cose o diritti interessanti la società) la permuta, la transazione (l'eredità può essere oggetto di contestazione ed uno dei litiganti può avere interesse ad alienarla all'altra parte, avendone un certo corrispettivo), la costituzione di rendita, ecc.
Anche in tali casi di alienazione diversa dalla vendita, l'alienante deve garantire la qualità ereditaria; l'alienazione deve farsi per atto scritto, l'alienante è tenuto a quanto gli è richiesto dall'altra parte per rendere efficace di fronte ai terzi la trasmissione degli oggetti ereditari; gli obblighi dell'alienante e dell'acquirente sono quelli stessi del venditore e del compratore. Uguale è la responsabilità dei debiti ereditari.

Garanzia

Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia dell'alienante è quella stessa del donante; la garanzia per evizione dovuta dal donante al donatario si ha soltanto nei casi indicati dall'art. 797 cod. civ., mentre la garanzia dovuta dall'alienante a titolo oneroso si ha in ogni caso.
Ed è evidente: perché chi trasferisce a titolo gratuito solo in taluni casi è tenuto alla garanzia per evizione, cui invece è tenuto in ogni caso l'alienante a titolo oneroso, che riceve un corrispettivo di quanto dà all'acquirente.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

379 L'art. 418 applica le disposizioni sulla vendita di eredità a tutte le altre forme di alienazione a titolo oneroso.
Se si tratta di alienazione a titolo gratuito, la garanzia dell'erede alienante è regolata dalle norme dettate in sede di donazioni.

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