Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3228 del 20 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore di calcolo che può dar luogo a rettifica del contratto ai sensi dell'art. 1430 c.c., si ha quando in operazioni aritmetiche, posti come chiari e sicuri i termini da computare ed il criterio matematico da seguire, si commette, per inesperienza o disattenzione, un errore materiale di cifra che si ripercuote sul risultato finale, rilevabile tuttavia ictu oculi, in base a quegli stessi dati e criteri, a seguito della ripetizione corretta del calcolo.

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