Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6908 del 14 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contenuto del contratto non corrispondente alla comune e reale volontą delle parti, per la sua erronea formulazione, redazione o trascrizione, non integra la fattispecie dell'errore ostativo, ma quella del mero errore materiale per cui, non trovando applicazione la normativa per l'annullamento del contratto, il giudice deve desumere la effettiva volontą delle parti sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso la sussistenza di un vizio del consenso, rilevante ai fini dell'annullamento del contratto, affermando che, nel testo contrattuale, per un mero errore materiale, era stato inserito come ancora da fatturare un credito per il quale, invece, la fattura era gią stata emessa).

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