Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4169 del 2 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di preliminare di vendita nel quale il promissario acquirente si sia riservato la facoltą di nominare un terzo fino al tempo del rogito, qualora la "electio amici" non sia intervenuta prima di tale momento e lo stesso promissario agisca per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, occorre che la nomina venga effettuata al pił tardi in seno alla domanda giudiziale, derivandone, ove svolta in corso di giudizio, la sua tardivitą, con conseguente consolidamento degli effetti del contratto in capo all'originario contraente.

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