Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23125 del 17 settembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto per persona da nominare dā luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva ovvero ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo, in quanto la nomina del terzo č solo eventuale, rappresentando l'esercizio di una facoltā della parte che tale nomina si č riservata; ne consegue che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel contratto a favore del terzo, invece, il beneficiario deve essere sempre determinato o determinabile, perché il contratto produrrā effetti nei confronti di quest'ultimo, salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come contratto per persona da nominare un preliminare di vendita "aperto", successivamente integrato con una scrittura privata tra i promissari acquirenti, contenente la nomina del soggetto destinato ad acquistare la nuda proprietā del bene, comunicata ai promittenti venditori e accettata dalla persona designata).

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