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Brocardo

“ Si impossibilis condicio obligationibus adiiciatur, nihil valet stipulatio ”

Traduzione

Se alle obbligazioni viene aggiunta una condizione impossibile, il contratto non ha alcun valore

Spiegazione

Il nostro legislatore, in ossequio a questa antica regola, ha stabilito il principio secondo cui la condizione impossibile rende nullo il contratto se č sospensiva, mentre si ha come non apposta se č risolutiva. Per condizione impossibile si intende quella che consiste in un avvenimento irrealizzabile, sia dal punto di vista naturale, sia sotto il profilo giuridico.

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