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Articolo 1316 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Obbligazioni indivisibili

Dispositivo dell'art. 1316 Codice Civile

L'obbligazione è indivisibile(1), quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura(2) o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti(3)(4).

Note

(1) L'obbligazione indivisibile si contrappone a quella divisibile (art. 1314 del c.c.).
(2) L'indivisibilità oggettiva si ha, ad esempio, nell'obbligo di consegnare un cane.
(3) Se il bene, per sua natura, è suscettibile di prestazioni divise, le parti possono stabilire che venga fatto oggetto di un'unica prestazione, stabilendo una indivisibilità soggettiva: ad esempio, nel caso di due mobili che devono essere consegnati per arredare una stanza.
(4) Se il debitore è unico, questi non può offrire un adempimento parziale nemmeno se è consentito dalle leggi o dagli usi (1181 c.c.). Se vi sono più debitori all'obbligazione si applica in via generale la disciplina della solidarietà (1317 ss. c.c.).

Ratio Legis

Poichè l'obbligazione indivisibile riceve un'apposita disciplina (1317 ss. c.c.), il legislatore si preoccupa di dettarne la definizione.

Brocardi

Individuum contractu vel natura
Individuum obligatione
Individuum propter incongruitatem solutionis
Res quae ex pluribus inter se cohaerentibus constant

Spiegazione dell'art. 1316 Codice Civile

Casi di indivisibilità. Natura della prestazione. Modo con il quale, le cose od il fatto, oggetto della prestazione, è stato considerato dalle parti

Il nuovo codice disciplina l’indivisibilità propria e originaria nell'art. 1316, in cui è prospettata sia l'ipotesi dell'individuum natura («prestazione che ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura») sia quella dell'individuum obligatione («o per il modo con cui è stato considerato dalle parti contraenti»), e che produce sostanzialmente i1 secondo comma dell'art. #1204# del vecchio codice.

Con più esatta terminologia il nuovo codice (art. 1316) si riferisce, nel dare la nozione dell'obbligazione indivisibile, non soltanto all'oggetto di essa (come faceva l'art. #1202# del vecchio codice) ma alla «prestazione che abbia per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione per sua natura o per il modo con cui è stato considerato dalle parti contraenti».

La legge parla di contraente, ma è ovvio che anche il testamento, come può imporre obbligazioni ad un erede, può anche imporla a più eredi, con vincolo di indivisibilità. Quindi si possono concepire anche ipotesi di obbligazioni indivisibili non preesistenti all'apertura della successione ma create con testamento e che prendono vita da questo momento.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1316 Codice Civile

Cass. civ. n. 2822/2014

L'obbligazione č indivisibile ai sensi dell'art. 1316 cod. civ. solo quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non č suscettibile di divisione per sua natura (oggettivamente indivisibile) o per il modo in cui č stato considerato dalle parti contraenti (soggettivamente indivisibile). Ne consegue che č divisibile l'obbligazione di risarcimento del danno in forma specifica nascente da un atto di transazione e avente ad oggetto lavori di sistemazione di terreni, se tale fu la volontā delle parti e se sia i terreni che la prestazione dovuta sono frazionabili.

Cass. civ. n. 15545/2013

La stipulazione di due contratti preliminari di vendita cumulativa, aventi ad oggetto beni immobili considerati come un "unicum", con la pattuizione di un solo prezzo, puō essere ricondotta ad una unitaria manifestazione negoziale facente capo ad un contratto preliminare complesso, avente ad oggetto una prestazione unica ed inscindibile, disciplinata dall'art. 1316 c.c.; ne consegue che l'impossibilitā di distinguere la parte di prezzo riferibile all'una o all'altra promessa di vendita non determina la nullitā dei preliminari medesimi.

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