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Articolo 1311 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rinunzia alla solidarietà

Dispositivo dell'art. 1311 Codice Civile

Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori(1) conserva l'azione in solido contro gli altri [1313].

Rinunzia alla solidarietà:

  1. 1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva(2);
  2. 2) il creditore che ha agito giudizialmente contro uno dei debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda(3), o se è stata pronunciata una sentenza di condanna(4).

Note

(1) In tal caso il debitore verso cui si rinuncia alla solidarietà non è necessariamente liberato poichè se non vi è anche quietanza egli rimane tenuto per la propria parte di obbligazione. Se la rinuncia è fatta verso tutti i condebitori l'obbligazione diviene parziaria.
(2) Senza riserva di richiedere il restante credito. In tal caso il debitore è anche liberato, sia della propria obbligazione che delle quote degli altri condebitori.
(3) Se, cioè, le parti si sono accordate nel corso del giudizio.
(4) Tradizionalmente si considerano queste due fattispecie quali ipotesi di presunzioni di rinuncia alla solidarietà ed è controverso se sia ammissibile la prova contraria (v. 1312 c.c.).

Ratio Legis

La norma è eccezione alla regola per cui i soli effetti favorevoli riguardanti uno dei debitori rapporti obbligatori si estende agli altri debitori solidali. Infatti, la rinuncia alla solidarietà costituisce effetto favorevole per il debitore verso cui è effettuata ma essa non si espande agli altri debitori.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1311 Codice Civile

Cass. civ. n. 24597/2019

È consentito al creditore, anche in grado di appello, modificare la domanda originaria di condanna solidale dei convenuti in una domanda che, sulla base del medesimo titolo, sia diretta a conseguire la condanna "pro quota", perché mediante tale modifica il creditore delimita solo, sul piano quantitativo, il "petitum" fatto valere nei confronti dei singoli condebitori, che resta però, nel complesso, immutato.

Cass. civ. n. 1453/2015

In tema di obbligazioni solidali, la circostanza che il creditore accetti da uno dei debitori il pagamento di una parte del debito complessivo, rilasciandone quietanza e non riservandosi di agire nei confronti dello stesso debitore per il residuo, integra gli estremi della rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'artt. 1311, secondo comma, n. 1), cod. civ., con conseguente conservazione dell'azione in solido nei confronti degli altri condebitori, non rinvenendosi nella specie gli estremi per l'applicazione della remissione del debito liberatoria per gli altri coobbligati, disciplinata dall'art. 1301, primo comma, cod. civ., giacché l'effetto della rinuncia è solo quello di ridurre l'importo del debito residuo verso quell'obbligato e non di abdicare al diritto di esigere dagli altri coobbligati il pagamento di quanto ancora dovuto.

Cass. civ. n. 16125/2006

In tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell'art. 1292 c.c., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell'altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità. Tale conclusione si impone anche se l'azione sia stata esercitata nei confronti di uno soltanto dei condebitori solidali a causa della convinzione che questo, e non altri, sia il debitore, dato che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell'esistenza del debito, non potendo certo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la cui motivazione, in violazione delle norme che governano la solidarietà passiva nei rapporti obbligatori, era stato erroneamente ravvisato che la convinzione dell'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo, la quale aveva indotto il danneggiato ad orientare la sua azione solo contro la società assicuratrice dello stesso veicolo, oltre che del suo proprietario, aveva comportato l'abbandono della possibilità di azione contro il proprietario dell'automezzo nel quale egli aveva preso posto, così desumendone la rinuncia a quest'ultima azione).

Cass. civ. n. 9424/2001

In ipotesi di responsabilità solidale, il fatto che il creditore accetti puramente e semplicemente da uno dei debitori il pagamento di una parte del debito complessivo, ancorché corrispondente alle quote interne gravanti sul debitore medesimo, non è sufficiente ad integrare gli estremi della rinuncia alla solidarietà (la cui presunzione si realizza soltanto qualora il creditore stesso rilasci quietanza al debitore per la sua parte e senza riserve per il credito residuo), trattandosi solo di un pagamento parziale del debito che, nella sua complessiva entità, ricade, nei rapporti esterni, sul condebitore in solido e che il creditore può accettare, ove non ritenga di rifiutarlo.

Cass. civ. n. 4507/2001

Nel caso di rinuncia alla solidarietà a favore di taluno dei condebitori, mentre nei rapporti esterni con il creditore il beneficiario della rinuncia rimane tenuto al pagamento soltanto della sua quota, per altro verso lo stesso creditore conserva l'azione in solido contro gli altri debitori, non destinatari della rinuncia, per l'intero suo credito, compresa, perciò, la quota del beneficiario ex art. 1311 c.c. Il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di taluno dei condebitori non può, infatti, mutare la qualificazione della natura dell'obbligazione, la quale, se dipende da un medesimo titolo, non può atteggiarsi consolidale soltanto nei confronti di alcuni e non di tutti i coobbligati. Rafforza ulteriormente tale conclusione la norma di cui all'art. 1313 c.c., che specifica la regola generale dell'art. 1299, secondo comma, c.c. e che è applicabile sia ai rapporti interni di regresso tra i condebitori, sia a quelli esterni. Quanto ai rapporti interni, essa comporta che il condebitore solidale che ha pagato per l'intero e non riesce ad ottenere la quota di un condebitore insolvente, ha regresso verso il beneficiario della rinuncia sia dalla parte proporzionale della quota dell'insolvente sia dell'intera quota propria dello stesso beneficiario.

Cass. civ. n. 1934/1997

Il creditore che rinunzia alla solidarietà a favore di uno dei debitori, conserva l'azione in solido contro gli altri, dai quali può pretendere il pagamento dell'intero debito; la presunzione di rinunzia alla solidarietà di cui all'art. 1311 comma primo c.c., pertanto, opera solo nei confronti del debitore cui sia stata rilasciata quietanza per la parte di lui senza alcuna riserva.

Cass. civ. n. 4018/1996

Il giudice al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale non può, per le combinate norme di diritto sostanziale e processuale dettate rispettivamente dall'art. 1311 codice civile e 112 codice di procedura civile, pronunciare condanna dei convenuti medesimi in solido e per l'intero.

Cass. civ. n. 4280/1990

Nel caso di scontro tra veicoli, la proposizione dell'azione giudiziaria, per il conseguimento dell'intero risarcimento, da parte del terzo trasportato di uno dei mezzi, soltanto nei confronti del conducente dell'altro mezzo, non implica rinuncia tacita alla solidarietà, gravante su entrambi i conducenti, riconosciuti corresponsabili dello scontro, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall'art. 1311 c.c. (secondo le quali la presunzione di rinuncia alla solidarietà si verifica soltanto se il creditore rilasci quietanza «per la parte di luci», senza riserve per il credito residuo, ovvero se ha agito giudizialmente pro quota, con l'adesione del debitore convenuto), con la conseguenza che il conducente che ha risarcito il danneggiato ha regresso nei riguardi dell'altro conducente nella misura del corrispondente grado di colpa.

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