(massima n. 1)
La transazione intervenuta tra il danneggiato e uno dei corresponsabili in solido, in relazione a una parte soltanto del credito risarcitorio, determina lo scioglimento del vincolo della solidarietą passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilitą tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante.