(massima n. 1)
L'incapacitą a testimoniare del condebitore solidale nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli altri debitori in solido, in ragione dell'interesse giuridico che lo legittimerebbe a parteciparvi, cessa in caso di rinuncia alla solidarietą disciplinata dall'art. 1311 c.c., senza che rilevi, a tali fini, l'interesse del predetto alla restituzione dell'importo quale successibile (nella specie, figlia) degli attori, atteso che l'incapacitą a testimoniare esige un interesse personale, attuale e concreto, che coinvolge il teste nel rapporto controverso alla stregua dell'art. 100 c.p.c. e che quello all'incremento del patrimonio del futuro ereditando all'esito del giudizio costituisce, invece, interesse di mero fatto incidente sulla sola valutazione di attendibilitą del teste.