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Articolo 1313 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà

Dispositivo dell'art. 1313 Codice Civile

Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà(1).

Note

(1) Pertanto, verso il debitore liberato dalla solidarietà possono agire sia il creditore per ottenere l'adempimento, sia, in regresso (1299 c.c.), il debitore adempiente.

Ratio Legis

La norma vuole evitare che la rinuncia alla solidarietà verso uni dei condebitori solidali possa pregiudicare il creditore e costituisce una eccezione all'art. 1311 del c.c. e all'art. 1312 del c.c..

Spiegazione dell'art. 1313 Codice Civile

Effetti della rinuncia. Insolvenza di uno dei condebitori. Azione di regresso

Il codice esarnina gli effetti della rinunzia nei rapporti interni e dispone che nonostante la avvenuta rinunzia alla solidarietà in favore di uno dei debitori, questo continua ad essere tenuto nei confronti degli altri, in via di regresso.

E di conseguenza se uno dei condebitori è insolvente, la quota di debito di questo è ripartita fra tutti per contributo, compreso il debitore liberato dalla solidarietà.

Analogamente disponeva il codice del 1865 (art. #1200#).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1313 Codice Civile

Cass. civ. n. 16125/2006

Nel caso di rinuncia alla solidarietà a favore di taluno dei condebitori, mentre, per un verso, nei rapporti esterni con il creditore il beneficiario della rinuncia rimane tenuto al pagamento soltanto della sua quota, per altro verso lo stesso creditore conserva l'azione "in solido" contro gli altri debitori, non destinatari della rinuncia, per l'intero suo credito, compresa, perciò, la quota del beneficiario ex art. 1311 cod. civ., posto che il creditore che rinuncia alla solidarietà a favore di qualcuno tra i condebitori non può mutare la qualificazione della natura dell'obbligazione. Infatti, quest'ultima, se dipende da un medesimo titolo, non può atteggiarsi come solidale nei confronti di alcuni e non di tutti i coobbligati, come, del resto, è confermato dall'art. 1313 cod. civ., che specifica la regola generale dell'art. 1299, secondo comma, cod. civ., con disposizione da ritenersi applicabile anche ai rapporti interni di regresso tra i condebitori, oltre che a quelli esterni, prevedendo, in ordine ai rapporti interni, il diritto del condebitore solidale, che ha pagato per l'intero e non è riuscito ad ottenere la quota di un condebitore insolvente, di esercitare azione di regresso verso il beneficiario della rinuncia sia della parte proporzionale della quota dell'insolvente sia dell'intera quota propria dello stesso beneficiario. (Cassa con rinvio, App. Roma, 28 Novembre 2002).

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